Art. 2 
 
 
          Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 
                       23 luglio 1999, n. 242 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.  242,
e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Gli  statuti  delle  federazioni  sportive  nazionali  e  delle
discipline sportive associate prevedono le procedure  per  l'elezione
del presidente e dei membri degli organi  direttivi,  promuovendo  le
pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri  degli
organi direttivi  restano  in  carica  quattro  anni  e  non  possono
svolgere piu' di  tre  mandati.  Qualora  gli  statuti  prevedano  la
rappresentanza per delega, il CONI, al fine  di  garantire  una  piu'
ampia  partecipazione  alle  assemblee,   stabilisce,   con   proprio
provvedimento, i principi generali per  l'esercizio  del  diritto  di
voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare  le
concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione  del  numero
delle deleghe medesime  che  possono  essere  rilasciate,  in  numero
comunque non superiore a  cinque.  Qualora  le  federazioni  sportive
nazionali e le discipline sportive associate non  adeguino  i  propri
statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa  diffida,  nomina
un commissario ad acta che vi provvede entro  sessanta  giorni  dalla
data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate possono prevedere  un  numero  di
mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli
effetti delle disposizioni transitorie in vigore.  La  disciplina  di
cui al presente comma  si  applica  anche  agli  enti  di  promozione
sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri  degli  organi  direttivi
delle strutture territoriali delle federazioni sportive  nazionali  e
delle discipline sportive associate». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 16 del citato  decreto  legislativo
          n. 242 del 1999, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive  nazionali
          e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni
          sportive nazionali e le discipline sportive associate  sono
          rette da norme statutarie e regolamentari  sulla  base  del
          principio  di  democrazia   interna,   del   principio   di
          partecipazione all'attivita' sportiva da parte di  chiunque
          in condizioni di parita' e  in  armonia  con  l'ordinamento
          sportivo nazionale ed internazionale. 
              2. Gli statuti delle federazioni sportive  nazionali  e
          delle discipline sportive associate prevedono le  procedure
          per l'elezione del presidente e  dei  membri  degli  organi
          direttivi, promuovendo le pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. Il presidente e i  membri  degli  organi  direttivi
          restano in carica quattro anni e non possono svolgere  piu'
          di  tre  mandati.  Qualora   gli   statuti   prevedano   la
          rappresentanza per delega, il CONI, al  fine  di  garantire
          una piu' ampia partecipazione alle  assemblee,  stabilisce,
          con  proprio  provvedimento,  i   principi   generali   per
          l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea  al
          fine, in particolare,  di  limitare  le  concentrazioni  di
          deleghe di voto mediante una  riduzione  del  numero  delle
          deleghe medesime che possono essere rilasciate,  in  numero
          comunque non superiore a  cinque.  Qualora  le  federazioni
          sportive nazionali e le discipline sportive  associate  non
          adeguino i propri statuti alle  predette  disposizioni,  il
          CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che  vi
          provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli
          statuti  delle  federazioni  sportive  nazionali  e   delle
          discipline sportive associate possono prevedere  un  numero
          di mandati inferiore al limite di cui  al  presente  comma,
          fatti salvi gli effetti delle disposizioni  transitorie  in
          vigore. La disciplina di cui al presente comma  si  applica
          anche  agli  enti  di  promozione  sportiva,   nonche'   ai
          presidenti  e  ai  membri  degli  organi  direttivi   delle
          strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali
          e delle discipline associate. 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5.  Negli  organi  direttivi  nazionali   deve   essere
          garantita la presenza, in misura non  inferiore  al  trenta
          per cento del totale  dei  loro  componenti,  di  atleti  e
          tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita'
          o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo
          decennio   alla   federazione   o    disciplina    sportiva
          interessata, in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dagli
          statuti delle singole federazioni e discipline associate. A
          tal fine lo statuto assicura forme di  equa  rappresentanza
          di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la
          presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 
              6. Gli statuti definiscono  i  poteri  di  vigilanza  e
          controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina
          associata nei  confronti  delle  articolazioni  associative
          interne alla propria organizzazione.».