Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 
 
  1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1.  L'ufficio  consolare,  compiuti  gli  opportuni  accertamenti,
rilascia  ai  cittadini  italiani  e   ai   cittadini   europei   non
rappresentati un  documento  di  viaggio  provvisorio  conforme  alla
normativa europea valido per un solo viaggio di rientro  nello  Stato
di cittadinanza o di residenza permanente o,  eccezionalmente,  verso
un'altra destinazione. 
  2.  Per  i  cittadini  europei  non  rappresentati   e'   acquisita
l'autorizzazione   delle   competenti   autorita'   del   Paese    di
cittadinanza.»; 
    b) all'articolo 24, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. La promessa di restituzione delle erogazioni concesse, alle
condizioni di cui al comma 2, ai cittadini europei non  rappresentati
e'  redatta  secondo  i  moduli   comuni   previsti   dalle   vigenti
disposizioni europee. 
  2-ter. L'ufficio consolare chiede alle  autorita'  dello  Stato  di
cittadinanza il rimborso delle  erogazioni  di  cui  al  comma  2-bis
utilizzando il modulo  comune  previsto  dalle  vigenti  disposizioni
europee. Il rimborso e' chiesto anche se, in situazioni di crisi,  il
cittadino europeo non rappresentato non ha firmato  una  promessa  di
restituzione. 
  2-quater. Se la tutela consolare fornita a un cittadino europeo non
rappresentato in caso di arresto o detenzione comporta per  l'ufficio
consolare  spese  di  viaggio,   di   soggiorno   o   di   traduzione
insolitamente  elevate  ma  essenziali  e   giustificate,   l'ufficio
consolare chiede il rimborso di  tali  costi  allo  Stato  membro  di
cittadinanza del cittadino non rappresentato. 
  2-quinquies.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2-ter,
l'ufficio consolare puo' chiedere allo Stato membro  di  cittadinanza
del cittadino non rappresentato di rimborsare i  costi  della  tutela
fornita in  situazioni  di  crisi  secondo  un  criterio  pro  quota,
dividendo l'importo totale degli effettivi  costi  sostenuti  per  il
numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere  allo  Stato
di cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio  consolare
abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure  di  assistenza  da
parte del meccanismo unionale di protezione civile.»; 
  c) dopo l'articolo 71, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  71-bis.  (Tutela   consolare   a   cittadini   europei   non
rappresentati). -  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,
s'intende per ''cittadino europeo non rappresentato'' un cittadino di
un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo  nel
quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o
un  consolato  stabiliti  in  modo  permanente  o  non  vi   possiede
un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di
fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso. 
  2.  L'ufficio  consolare  fornisce   ai   cittadini   europei   non
rappresentati e ai loro familiari non cittadini  dell'Unione  europea
tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente  ai
cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 6, il cittadino europeo  non  rappresentato
non puo' essere  indirizzato  alle  autorita'  di  uno  Stato  membro
diverso da quello di cittadinanza. 
  3. I richiedenti tutela consolare ai sensi  del  presente  articolo
dimostrano  di  essere  cittadini  europei  presentando  il   proprio
passaporto o la propria carta d'identita' in corso di validita' o, in
mancanza, con qualsiasi altro  mezzo.  I  familiari  dei  richiedenti
tutela  dimostrano  la  propria  identita'  e  il  proprio  stato  di
familiare con ogni mezzo. L'ufficio consolare puo' disporre verifiche
con le autorita' diplomatiche o consolari dello Stato membro  di  cui
il richiedente si dichiara cittadino o di cui il richiedente dichiara
che il proprio familiare e' cittadino. 
  4. Su richiesta  dello  Stato  membro  di  cittadinanza,  l'ufficio
consolare trasferisce al medesimo Stato la domanda  di  tutela  o  il
caso di un cittadino europeo non rappresentato.  L'ufficio  consolare
cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che  sta
fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato. 
  5. La tutela comprende, tra l'altro,  l'assistenza  nelle  seguenti
situazioni: 
    a) in caso di arresto o detenzione; 
    b) qualora il richiedente sia vittima di reato; 
    c) in caso di incidente o malattia grave; 
    d) in caso di decesso; 
    e)  qualora  il  richiedente  necessiti  di  aiuto  e  di  essere
rimpatriato in caso di emergenza; 
    f) qualora il  richiedente  necessiti  di  documenti  di  viaggio
provvisori di cui all'articolo 23. 
  6.  Fatto  salvo  il  comma  2,  l'ufficio  consolare   puo',   ove
considerato necessario, concludere  con  ambasciate  o  consolati  di
altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  accordi   pratici   sulla
condivisione delle responsabilita'  di  fornire  tutela  consolare  a
cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale notifica  gli  accordi  stipulati
alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna e ne  da'
pubblicita'  mediante  i  siti  internet   istituzionali.   L'ufficio
consolare a cui un cittadino dell'Unione  europea  non  rappresentato
chiede tutela consolare e  che  non  e'  designato  quale  competente
conformemente  allo  specifico  accordo  esistente,  trasferisce   la
domanda all'ambasciata o al  consolato  pertinenti,  a  meno  che  la
tutela consolare possa  risultare  in  questo  modo  compromessa,  in
particolare nel  caso  in  cui  l'urgenza  della  questione  richieda
un'azione  immediata  da  parte  dell'ufficio  consolare  a  cui   il
cittadino si e' rivolto. 
  7. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che
dichiara di essere un cittadino europeo non rappresentato  oppure  e'
informato di una situazione d'emergenza individuale di  un  cittadino
europeo non rappresentato,  l'ufficio  consolare  si  consulta  senza
indugio con il Ministero degli affari esteri dello  Stato  membro  di
cui  la  persona  si  dichiara  cittadino  o,  ove  appropriato,  con
l'ambasciata o il consolato competente di tale  Stato  membro  e  gli
fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui  dispone,  anche  in
relazione all'identita' della persona interessata e a eventuali costi
di tutela consolare, e altresi' in relazione ai familiari a cui  puo'
essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione  di  casi  di
estrema  urgenza,  la  consultazione  avviene  prima  che  si  presti
assistenza.  L'ufficio  consolare  facilita  anche  lo   scambio   di
informazioni tra il cittadino interessato e le autorita' dello  Stato
membro di cittadinanza. 
  8. Su richiesta delle autorita' di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea  che  presta  assistenza  a   un   cittadino   italiano   non
rappresentato, l'ufficio consolare fornisce alle  medesime  autorita'
tutte le informazioni sul caso in questione. L'ufficio  consolare  e'
responsabile  dei  contatti  con  i  familiari,  con  altre   persone
significative o con le autorita' in Italia. 
  Art. 71-ter. (Rimborso dei costi della tutela consolare prestata  a
cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea).  -  1.
Nei limiti previsti dalle  vigenti  disposizioni  europee,  l'ufficio
consolare  rimborsa  i  costi  della  tutela  consolare  prestata   a
cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi
nei quali l'Italia non e' rappresentata entro  un  periodo  di  tempo
ragionevole non superiore a 12 mesi. 
  2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia  non
e' rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 24,
comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta  in
una delle lingue  ufficiali  dell'Unione  europea  secondo  i  moduli
comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee, ha  efficacia  di
titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme  di  denaro
determinate o determinabili in essa  contenute.  Il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  puo'  chiedere  il
rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata
una promessa di restituzione in situazioni di crisi.»; 
    d) dopo l'articolo 74, e' inserito il seguente: 
  «Art. 74-bis. (Tutela dei cittadini non rappresentati  in  caso  di
crisi). - 1. La pianificazione di emergenza locale  tiene  conto  dei
cittadini europei non rappresentati. Fermo restando  quanto  disposto
dagli articoli 38 e 42, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  l'ufficio  consolare  si
coordina  con  le  ambasciate  e  i  consolati  degli  Stati   membri
dell'Unione europea e con la delegazione  dell'Unione  per  garantire
che i cittadini europei non rappresentati ricevano  piena  assistenza
in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti degli  Stati
membri sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle
crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti. 
  2. In caso di  crisi,  l'ufficio  consolare  coopera  strettamente,
anche attraverso lo scambio, in tempo utile,  di  informazioni  sulle
capacita' di evacuazione disponibili, con la delegazione  dell'Unione
europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli  altri
Stati  membri  per  garantire  l'assistenza  efficace  dei  cittadini
europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale puo' inviare esperti consolari  nei  casi
in cui l'Italia  non  sia  rappresentata  e  un  altro  Stato  membro
richieda il sostegno delle squadre di intervento esistenti a  livello
dell'Unione. 
  3. L'ufficio consolare che coordina le operazioni di  assistenza  o
ne abbia assunto la guida, coordina tutte le operazioni  di  sostegno
ai cittadini europei non rappresentati  con  l'appoggio  degli  altri
Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della  sede
del Servizio europeo per l'azione esterna. 
  4. L'ufficio consolare competente fornisce allo Stato membro o agli
Stati membri che coordinano le  operazioni  di  assistenza  tutte  le
informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati. 
  5. Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio consolare,  su  istruzioni
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, puo' chiedere  il  sostegno  di  strumenti  quali  le
strutture di risposta alle crisi del Servizio  europeo  per  l'azione
esterna e del meccanismo unionale di protezione civile.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 23 del decreto  legislativo  3
          febbraio 2011, n. 71, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 23.  (Documenti  di  viaggio  provvisori).  -  1.
          L'ufficio consolare, compiuti gli  opportuni  accertamenti,
          rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini  europei  non
          rappresentati un documento di viaggio provvisorio  conforme
          alla normativa  europea  valido  per  un  solo  viaggio  di
          rientro  nello  Stato  di  cittadinanza  o   di   residenza
          permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione. 
              2.  Per  i  cittadini  europei  non  rappresentati   e'
          acquisita l'autorizzazione delle competenti  autorita'  del
          Paese di cittadinanza. 
              3. Il documento di viaggio provvisorio e' rilasciato: 
                a) in  caso  di  furto,  smarrimento,  distruzione  o
          temporanea  indisponibilita'  del  passaporto  o  di  altro
          documento   di   viaggio,   previa   denuncia   all'ufficio
          consolare; 
                b) in tutti  i  casi  in  cui  il  capo  dell'ufficio
          consolare lo ritiene necessario o opportuno. 
              4. Quando lo ritiene opportuno,  il  capo  dell'ufficio
          consolare da' notizia all'autorita' di frontiera italiana o
          degli altri Paesi  dell'Unione  europea  del  documento  di
          viaggio da lui rilasciato.». 
              - Il testo dell'articolo 24 del decreto  legislativo  3
          febbraio 2011, n. 71, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 24. (Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di
          cittadini). - 1. L'ufficio consolare puo' concedere sussidi
          ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei  limiti
          delle  disponibilita'  fissate  annualmente  dal  Ministero
          degli affari esteri. 
              2. Limitate erogazioni  in  danaro  possono,  altresi',
          essere eccezionalmente  concesse,  in  caso  di  comprovata
          urgenza, a cittadini che versano in  stato  di  occasionale
          grave necessita' non altrimenti fronteggiabile. In tal caso
          l'interessato  e'  tenuto  a  firmare   una   promessa   di
          restituzione,  cui  e'  attribuita  efficacia   di   titolo
          esecutivo  ai  sensi  dell'articolo  474  del   codice   di
          procedura  civile.  L'autorita'  consolare   trasmette   al
          Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli
          interessati   spedita   in   forma   esecutiva   a    norma
          dell'articolo 475 del codice di procedura civile. 
              2-bis. La promessa  di  restituzione  delle  erogazioni
          concesse, alle condizioni di cui al comma 2,  ai  cittadini
          europei non  rappresentati  e'  redatta  secondo  i  moduli
          comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee. 
              2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorita'  dello
          Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni  di  cui
          al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto  dalle
          vigenti disposizioni europee. Il rimborso e' chiesto  anche
          se, in  situazioni  di  crisi,  il  cittadino  europeo  non
          rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione. 
              2-quater. Se la tutela consolare fornita a un cittadino
          europeo non rappresentato in caso di arresto  o  detenzione
          comporta per  l'ufficio  consolare  spese  di  viaggio,  di
          soggiorno  o  di  traduzione   insolitamente   elevate   ma
          essenziali e giustificate, l'ufficio  consolare  chiede  il
          rimborso di tali costi allo Stato  membro  di  cittadinanza
          del cittadino non rappresentato. 
              2-quinquies. Fermo restando quanto previsto  dal  comma
          2-ter, l'ufficio consolare puo' chiedere allo Stato  membro
          di  cittadinanza  del  cittadino   non   rappresentato   di
          rimborsare i costi della tutela fornita  in  situazioni  di
          crisi secondo un criterio pro  quota,  dividendo  l'importo
          totale degli effettivi costi sostenuti per  il  numero  dei
          cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di
          cittadinanza sono dedotti  eventuali  fondi  che  l'ufficio
          consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure
          di  assistenza  da  parte  del   meccanismo   unionale   di
          protezione civile. 
              3. Il capo  dell'ufficio  consolare,  nei  casi  e  con
          l'osservanza delle condizioni e modalita' di cui  al  comma
          2, puo' fornire i mezzi per  il  rimpatrio,  scegliendo  la
          forma di rimpatrio piu'  appropriata  e  meno  onerosa  per
          l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di  cui
          all'articolo 197 del codice della navigazione. 
              4. Il Ministero competente in materia,  in  conformita'
          all'articolo   363,   terzo   comma,   del   codice   della
          navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore  per
          il rimborso  delle  spese  sostenute  dallo  Stato  per  il
          rimpatrio in favore della gente di mare.».