Art. 2 
 
Modifiche alla  parte  V,  titolo  II,  del  decreto  legislativo  24
                        febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo le  parole:  «"fondo  europeo  per  l'imprenditoria
sociale";»  sono  inserite  le  seguenti:  «"ELTIF"   o   "fondo   di
investimento europeo a lungo termine";», e le parole: «e n. 346/2013,
relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale  (EuSEF)»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 346/2013, relativo  ai  fondi  europei
per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai  fondi
di investimento europei a lungo termine.». 
  2. All'articolo 190 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  2-bis,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole:   «della
Commissione» sono inserite le seguenti: «, del  regolamento  (UE)  n.
2015/760,»; 
  b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-bis.1. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si  applica
anche   in   caso   di   inosservanza   delle   norme   tecniche   di
regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti  di  cui  al
comma  2-bis,  lettere  a),  b),  b-bis)  e  b-ter),  emanate   dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15  del  regolamento
(CE) n. 1095/2010.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  188,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1.  L'uso,  nella
          denominazione  o  in  qualsivoglia   segno   distintivo   o
          comunicazione rivolta al pubblico, delle  parole:  "Sim"  o
          "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  o  "impresa  di
          investimento";  "Sgr"   o   "societa'   di   gestione   del
          risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a  capitale
          variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a  capitale
          fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture  capital";
          "EuSEF" o "fondo  europeo  per  l'imprenditoria  sociale  "
          ELTIF"  o  "  fondo  di  investimento   europeo   a   lungo
          termine";";   "APA"   o   "dispositivo   di   pubblicazione
          autorizzato"; "CTP" o "fornitore di un sistema  consolidato
          di pubblicazione";  "ARM"  o  "meccanismo  di  segnalazione
          autorizzato"; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita
          per le PMI"; ovvero di altre parole o locuzioni,  anche  in
          lingua  straniera,  idonee  a  trarre  in   inganno   sulla
          legittimazione  allo  svolgimento  dei  servizi   o   delle
          attivita'  di  investimento  o  del  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio o  dei  servizi  di  comunicazione
          dati o dell'attivita' di gestione di mercati  regolamentati
          e'  vietato  a  soggetti  diversi,  rispettivamente,  dalle
          imprese di investimento, dalle  societa'  di  gestione  del
          risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati
          a tenore dei regolamenti  (UE)  n.  345/2013,  relativo  ai
          fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013,
          relativo  ai  fondi  europei  per  l'imprenditoria  sociale
          (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai  fondi  di  investimento
          europei a lungo termine,  dai  fornitori  autorizzati  allo
          svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai  mercati
          regolamentati e dai sistemi registrati come un  mercato  di
          crescita  per  le  PMI,  ai  sensi  del  presente  decreto.
          Chiunque contravviene  al  divieto  previsto  dal  presente
          articolo  e'  punito   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni.
          Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
              2. (Omissis).» 
              - Il testo dell'art. 190, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'art. 166, nei confronti dei
          soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai  quali
          sono state esternalizzate funzioni operative  essenziali  o
          importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero  fino
          al dieci per cento del fatturato, quando  tale  importo  e'
          superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il   fatturato   e'
          determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis,  per  la
          mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi
          2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter;  9;  12;
          13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis;  24,  commi  1  e
          1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter, commi 1 e 2;  26,  commi
          1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29;  29-bis,  comma
          1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31,  commi  1,  2,  2-bis,
          3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6;
          35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2  e
          3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4;  40-ter,  comma
          4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi
          1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3  e
          5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;
          55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali
          o particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
              1-bis. 
              1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'art.  50-quinquies   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
              a) alle banche  non  autorizzate  alla  prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni  dell'art.  25-bis  e  di  quelle
          emanate in base ad esse; 
              b) alle imprese di assicurazione, nel caso in  cui  non
          osservino le disposizioni previste dall'art. 25-ter,  commi
          1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; 
              c)  ai  depositari  centrali  che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni  del  presente  decreto  richiamate  dall'art.
          79-noviesdecies.1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica 
              a) ai gestori dei fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
          dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative  disposizioni
          attuative; 
              b) ai gestori dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
              b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
              b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni
          attuative. 
              2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis)  e  b-ter),
          emanate dalla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
          10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
              2-ter. 
              3.  Si  applica   l'art.   187-quinquiesdecies,   comma
          1-quater. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
              4.».