Art. 2 
 
               Organizzazione dei corsi di formazione 
 
  1. I corsi di formazione possono essere  organizzati  dai  consigli
dell'ordine e dalle associazioni forensi  giudicate  idonee,  nonche'
dagli altri soggetti previsti  dalla  legge,  incluse  le  scuole  di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
  2. Nel  caso  di  organizzazione  da  parte  degli  altri  soggetti
previsti dalla legge e delle associazioni  forensi,  i  corsi  devono
essere accreditati dai consigli  dell'ordine,  sentito  il  Consiglio
nazionale  forense,  che  si  esprime  entro  trenta   giorni   dalla
presentazione  dell'istanza  di  accreditamento,   o   dallo   stesso
Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima
ipotesi  il  Consiglio   nazionale   forense   adotta   il   relativo
provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la
richiesta di accreditamento si  intende  accolta  in  assenza  di  un
provvedimento di rigetto espresso e motivato. 
  3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: 
    a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; 
    b) esaustive indicazioni su organizzazione e  durata  del  corso,
date di inizio  e  fine  delle  attivita'  formative,  sede  e  spazi
disponibili,  capacita'  ricettiva,  sistema   di   controllo   delle
presenze; 
    c)  individuazione   del   comitato   tecnico   scientifico   con
indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; 
    d)  indicazione  della  quota  di  iscrizione  richiesta  e   dei
finanziamenti eventualmente ricevuti; 
    e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica; 
    f) curriculum vitae dei  docenti,  che  non  devono  aver  subito
sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento. 
  4.  Per  le  istanze  presentate  al  consiglio  circondariale   la
richiesta, in assenza di  un  provvedimento  di  rigetto  espresso  e
motivato,  si  intende  accolta  trascorsi  sessanta   giorni   dalla
presentazione dell'istanza di accreditamento, previa acquisizione del
parere di cui al comma 2. 
  5. I consigli dell'ordine provvedono di  regola  all'organizzazione
dei  corsi  di  formazione  attraverso  le  scuole  forensi  di   cui
all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale. 
  6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il  consiglio
dell'ordine puo' organizzare direttamente  il  corso  di  formazione,
anche in collaborazione con  le  associazioni  forensi  o  con  altri
ordini del medesimo distretto di Corte  d'appello  o  con  fondazioni
forensi che abbiano la formazione come  scopo  sociale.  Ai  fini  di
detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio
dell'ordine in base al programma formativo proposto e  al  curriculum
vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine puo' organizzare i  corsi
anche attraverso apposite convenzioni con le  Universita',  ai  sensi
dell'articolo 40 della legge professionale. 
  7.  Il  Consiglio  nazionale  forense,  anche  tramite  la   Scuola
superiore dell'avvocatura, ed i consigli  dell'ordine  circondariali,
anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area  dedicata  del
proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati
con link che rimanda al programma. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398  (Modifica   alla
          disciplina del concorso per  uditore  giudiziario  e  norme
          sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
          a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114,  della legge  15
          maggio 1997, n. 127): 
              "Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni
          legali. 
              1. Le scuole di  specializzazione  per  le  professioni
          legali  sono  disciplinate,  salvo  quanto   previsto   dal
          presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
          legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              2. Le scuole di  specializzazione  per  le  professioni
          legali, sulla base di  modelli  didattici  omogenei  i  cui
          criteri sono indicati nel decreto di cui  all'articolo  17,
          comma 114, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  ,  e  nel
          contesto dell'attuazione della autonomia didattica  di  cui
          all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
          alla  formazione  comune  dei  laureati  in  giurisprudenza
          attraverso   l'approfondimento   teorico,   integrato    da
          esperienze     pratiche,     finalizzato     all'assunzione
          dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio  delle
          professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
          la formazione comune  dei  laureati  in  giurisprudenza  e'
          svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le  attivita'
          pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
          presso sedi giudiziarie, studi professionali e  scuole  del
          notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
          e notai. 
              2-bis. La durata delle scuole di  cui  al  comma  1  e'
          fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea  in
          giurisprudenza secondo l'ordinamento  didattico  previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di laurea e di laurea specialistica  per  la  classe  delle
          scienze giuridiche, adottati in esecuzione  del  decreto  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano  anche  a  coloro  che   conseguono   la   laurea
          specialistica o magistrale  in  giurisprudenza  sulla  base
          degli ordinamenti  didattici  adottati  in  esecuzione  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,
          n. 509, e successive modificazioni. Per  tali  soggetti,  a
          decorrere dall'anno accademico 2007-2008,  con  regolamento
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1
          puo' essere articolato sulla durata di un anno. 
              3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,  secondo
          i criteri indicati nel  decreto  di  cui  all'articolo  17,
          comma 114, della legge 15  maggio  1997,  n.  127  ,  dalle
          universita', sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza,  anche
          sulla base  di  accordi  e  convenzioni  interuniversitari,
          estesi, se del caso, ad  altre  facolta'  con  insegnamenti
          giuridici. 
              4. Nel consiglio delle scuole  di  specializzazione  di
          cui  al  comma  1  sono  presenti  almeno   un   magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio. 
              5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola,  e'
          determinato con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore  al
          dieci per cento del numero complessivo di tutti i  laureati
          in   giurisprudenza   nel   corso   dell'anno    accademico
          precedente,  tenendo  conto,  altresi',  del   numero   dei
          magistrati  cessati  dal  servizio   a   qualunque   titolo
          nell'anno precedente aumentato  del  venti  per  cento  del
          numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai  nel
          medesimo periodo, del numero di abilitati alla  professione
          forense nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri
          sbocchi professionali da ripartire per ciascuna  scuola  di
          cui al comma 1, e delle condizioni  di  ricettivita'  delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli  ed  esame.  La   composizione   della   commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127 . Il predetto  decreto  assicura  la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai. 
              6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno  contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa in sessantesimi. Ai fini  della  formazione  della
          graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea  e  del
          curriculum  degli  studi  universitari,  valutato  per   un
          massimo di dieci punti. 
              7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato alla certificazione  della  regolare  frequenza
          dei corsi, al superamento delle  verifiche  intermedie,  al
          superamento delle prove finali di esame. 
              8.  Il  decreto  di  cui  all'art.   17,   comma   114,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' emanato sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  29,  comma  1,
          lettera c), della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              "Art. 29. Compiti e prerogative del consiglio. 
              1. Il consiglio: 
              a) (Omissis). 
              b) (Omissis). 
              c) sovraintende al corretto ed efficace  esercizio  del
          tirocinio forense. A tal fine, secondo  modalita'  previste
          da regolamento del  CNF,  istituisce  ed  organizza  scuole
          forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a  rendere
          proficuo il tirocinio, cura  la  tenuta  del  registro  dei
          praticanti,   annotando   l'abilitazione   al    patrocinio
          sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; 
              (Omissis).".