Art. 2 
 
            Modifiche in materia di tutela della persona 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 289-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 289-ter  (Sequestro  di  persona  a  scopo  di  coazione).  -
Chiunque, fuori dei casi  indicati  negli  articoli  289-bis  e  630,
sequestra una persona  o  la  tiene  in  suo  potere  minacciando  di
ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata  al  fine
di costringere un terzo, sia questi  uno  Stato,  una  organizzazione
internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una
collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto  o  ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata  a
tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da  venticinque
a trenta anni. 
  Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto  dell'articolo
289-bis. 
  Se il fatto e' di lieve  entita'  si  applicano  le  pene  previste
dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.»; 
    b) al secondo comma dell'articolo 388, dopo  le  parole:  «a  chi
elude» sono inserite le seguenti: «l'ordine  di  protezione  previsto
dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un  provvedimento  di
eguale contenuto assunto nel procedimento  di  separazione  personale
dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione  degli
effetti civili del matrimonio ovvero ancora»; 
    c) dopo l' articolo 570 e' inserito il seguente: 
  «Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in
caso di separazione o di scioglimento  del  matrimonio).  -  Le  pene
previste dall'articolo 570 si applicano al  coniuge  che  si  sottrae
all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto  in
caso di  scioglimento,  di  cessazione  degli  effetti  civili  o  di
nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica
in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso  dei
figli.»: 
    d) dopo l'articolo 586 e' inserito il seguente: 
  «Art. 586-bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci  o  di  altre
sostanze  al  fine  di  alterare  le  prestazioni  agonistiche  degli
atleti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582
a euro 51.645  chiunque  procura  ad  altri,  somministra,  assume  o
favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente
o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi  previste  dalla
legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche  e  siano
idonei  a  modificare  le  condizioni   psicofisiche   o   biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche  degli
atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati  dei  controlli
sull'uso di tali farmaci o sostanze. 
  La pena di cui al primo  comma  si  applica,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato,  a  chi  adotta  o  si  sottopone  alle
pratiche mediche ricomprese nelle classi  previste  dalla  legge  non
giustificate da condizioni patologiche  ed  idonee  a  modificare  le
condizioni psicofisiche  o  biologiche  dell'organismo,  al  fine  di
alterare le prestazioni agonistiche degli  atleti  ovvero  dirette  a
modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. 
  La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata: 
  a) se dal fatto deriva un danno per la salute; 
  b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne; 
  c) se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente  del
Comitato  olimpico  nazionale  italiano  ovvero  di  una  federazione
sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un  ente
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. 
  Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione  sanitaria,
alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della
professione. 
  Nel caso previsto  dal  terzo  comma,  lettera  c),  alla  condanna
consegue  l'interdizione  permanente  dagli  uffici   direttivi   del
Comitato olimpico  nazionale  italiano,  delle  federazioni  sportive
nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione  riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano. 
  Con la sentenza di condanna e'  sempre  ordinata  la  confisca  dei
farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre  cose  servite  o
destinate a commettere il reato. 
  Chiunque commercia i farmaci e  le  sostanze  farmacologicamente  o
biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate  dalla  legge,
che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche  degli
atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli  sull'uso
di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle  farmacie
aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti
al  pubblico  e  dalle  altre   strutture   che   detengono   farmaci
direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con
la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164  a  euro
77.468.»; 
    e) dopo il Capo I del Titolo XII del  Libro  II  e'  inserito  il
seguente: 
 
                             «Capo I-bis 
 
                  Dei delitti contro la maternita' 
 
  Art. 593-bis  (Interruzione  colposa  di  gravidanza).  -  Chiunque
cagiona a una donna per  colpa  l'interruzione  della  gravidanza  e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 
  Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito
con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'. 
  Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma,  se  il  fatto  e'
commesso con la violazione delle norme poste a tutela del  lavoro  la
pena e' aumentata. 
  Art.  593-ter  (Interruzione  di  gravidanza  non  consensuale).  -
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza  senza  il  consenso
della donna e' punito con la reclusione da quattro a  otto  anni.  Si
considera come non  prestato  il  consenso  estorto  con  violenza  o
minaccia ovvero carpito con l'inganno. 
  La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione  della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. 
  Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali  lesioni  deriva
l'acceleramento del parto. 
  Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte
della donna si applica la reclusione da otto a  sedici  anni;  se  ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la  reclusione  da
sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena
e' diminuita. 
  Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se  la  donna
e' minore degli anni diciotto.»; 
    f) dopo il  secondo  comma  dell'articolo  601  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «La pena per il comandante o l'ufficiale  della  nave  nazionale  o
straniera, che commette alcuno dei fatti previsti  dal  primo  o  dal
secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo. 
  Il  componente  dell'equipaggio  di  nave  nazionale  o   straniera
destinata, prima della partenza  o  in  corso  di  navigazione,  alla
tratta e' punito,  ancorche'  non  sia  stato  compiuto  alcun  fatto
previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con
la reclusione da tre a dieci anni.»; 
    g) all'articolo 601-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, il secondo periodo e' soppresso; 
  2) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: 
  «Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di  organi  da
vivente al fine di trarne un vantaggio economico  e'  punito  con  la
reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro  50.000  a  euro
300.000. 
  Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi  da  persona
che  esercita  una  professione  sanitaria,  alla  condanna  consegue
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.»; 
    h) all'articolo 602-ter, alinea,  dopo  la  parola:  «601»,  sono
inserite le seguenti: «primo e secondo comma»; 
    i) al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo  l'articolo  604
e' inserita la seguente sezione: 
 
                           «Sezione I-bis 
 
                  Dei delitti contro l'eguaglianza 
 
  Art. 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per  motivi  di
discriminazione razziale etnica e religiosa). - Salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito: 
  a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino
a 6.000  euro  chi  propaganda  idee  fondate  sulla  superiorita'  o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a  commettere  o  commette
atti di discriminazione per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o
religiosi; 
  b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,  in  qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di  provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
  E' vietata ogni organizzazione, associazione,  movimento  o  gruppo
avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione  o  alla
violenza per motivi razziali,  etnici,  nazionali  o  religiosi.  Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,  o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il  solo  fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,  con  la
reclusione da uno a sei anni. 
  Si applica la pena della  reclusione  da  due  a  sei  anni  se  la
propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che
derivi concreto pericolo di diffusione, si  fondano  in  tutto  o  in
parte  sulla  negazione,  sulla  minimizzazione  in  modo   grave   o
sull'apologia della Shoah o dei crimini  di  genocidio,  dei  crimini
contro l'umanita' e  dei  crimini  di  guerra,  come  definiti  dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. 
  Art. 604-ter (Circostanza aggravante). - Per i reati  punibili  con
pena diversa da  quella  dell'ergastolo  commessi  per  finalita'  di
discriminazione o di odio etnico, nazionale,  razziale  o  religioso,
ovvero  al  fine  di   agevolare   l'attivita'   di   organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi  che  hanno  tra  i  loro  scopi  le
medesime finalita' la pena e' aumentata fino alla meta'. 
  Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma,  non  possono
essere ritenute equivalenti o  prevalenti  rispetto  a  questa  e  le
diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena  risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»; 
  2. All'articolo 33-bis, comma 1, del  codice  di  procedura  penale
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) delitto
previsto dall'articolo 593-ter del codice penale;». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 388, 601,  601-bis
          e 602-ter del codice penale, come modificati  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.   388   (Mancata   esecuzione   dolosa   di    un
          provvedimento  del  giudice).  -  Chiunque,  per  sottrarsi
          all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
          dell'autorita'  giudiziaria,  o  dei  quali  e'  in   corso
          l'accertamento dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  stessa,
          compie, sui propri o sugli altrui  beni,  atti  simulati  o
          fraudolenti, o  commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti
          fraudolenti,   e'    punito,    qualora    non    ottemperi
          all'ingiunzione  di  eseguire  il  provvedimento,  con   la
          reclusione fino a tre anni o con la multa  da  euro  103  a
          euro 1.032. 
              La stessa pena si  applica  a  chi  elude  l'ordine  di
          protezione  previsto  dall'articolo  342-ter   del   codice
          civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto
          nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel
          procedimento di scioglimento o di cessazione degli  effetti
          civili del matrimonio  ovvero  ancora  l'esecuzione  di  un
          provvedimento del giudice civile, ovvero  amministrativo  o
          contabile, che concerna l'affidamento di minori o di  altre
          persone  incapaci,  ovvero  prescriva  misure  cautelari  a
          difesa della proprieta', del possesso o del credito. 
              Chiunque  sottrae,  sopprime,  distrugge,  disperde   o
          deteriora  una  cosa  di  sua   proprieta'   sottoposta   a
          pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o  conservativo
          e' punito con la reclusione fino a un anno e con  la  multa
          fino a euro 309. 
              Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e  la
          multa da euro 30 a euro 309 se il  fatto  e'  commesso  dal
          proprietario su una cosa affidata alla sua custodia,  e  la
          reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51
          a euro 516 se il fatto e'  commesso  dal  custode  al  solo
          scopo di favorire il proprietario della cosa. 
              Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
          a sequestro giudiziario o  conservativo  che  indebitamente
          rifiuta, omette o ritarda un atto  dell'ufficio  e'  punito
          con la reclusione fino ad un anno o con  la  multa  fino  a
          euro 516. 
              La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o
          all'amministratore, direttore generale o liquidatore  della
          societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario
          a indicare le cose  o  i  crediti  pignorabili,  omette  di
          rispondere nel termine di quindici giorni  o  effettua  una
          falsa dichiarazione. 
              Il  colpevole  e'  punito  a  querela   della   persona
          offesa.». 
              «Art. 601 (Tratta di  persone).  -  E'  punito  con  la
          reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
          nel territorio dello Stato, trasferisce anche al  di  fuori
          di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona,  ospita
          una o piu' persone che si trovano nelle condizioni  di  cui
          all'articolo 600, ovvero, realizza le  stesse  condotte  su
          una o piu' persone, mediante inganno,  violenza,  minaccia,
          abuso di autorita' o approfittamento di una  situazione  di
          vulnerabilita',  di  inferiorita'  fisica,  psichica  o  di
          necessita', o mediante promessa o dazione di  denaro  o  di
          altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
          fine di indurle o costringerle  a  prestazioni  lavorative,
          sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al  compimento
          di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
          sottoporsi al prelievo di organi. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al  di  fuori
          delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
          ivi previste nei confronti di persona minore di eta'. 
              La pena per il  comandante  o  l'ufficiale  della  nave
          nazionale  o  straniera,  che  commette  alcuno  dei  fatti
          previsti dal primo o dal secondo comma o  vi  concorre,  e'
          aumentata fino a un terzo. 
              Il  componente  dell'equipaggio  di  nave  nazionale  o
          straniera destinata, prima della partenza  o  in  corso  di
          navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato
          compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma
          o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci
          anni. 
              «Art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da  persona
          vivente).  -  Chiunque,  illecitamente,  commercia,  vende,
          acquista ovvero, in qualsiasi modo e  a  qualsiasi  titolo,
          procura o tratta organi o  parti  di  organi  prelevati  da
          persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici
          anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. 
              Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione  di
          organi da vivente al fine di trarne un vantaggio  economico
          e' punito con la reclusione da tre a otto  anni  e  con  la
          multa da euro 50.000 a euro 300.000. 
              Se i fatti previsti dai precedenti commi sono  commessi
          da persona che esercita  una  professione  sanitaria,  alla
          condanna consegue  l'interdizione  perpetua  dall'esercizio
          della professione. 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  e'
          punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa
          da  euro  50.000  ad  euro  300.000  chiunque  organizza  o
          propaganda  viaggi  ovvero  pubblicizza  o  diffonde,   con
          qualsiasi mezzo, anche per via  informatica  o  telematica,
          annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi
          di cui al primo comma.». 
              «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i
          reati previsti dagli articoli  600,  601  primo  e  secondo
          comma e 602 e' aumentata da un terzo alla meta': 
              a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto; 
              b) se i fatti  sono  diretti  allo  sfruttamento  della
          prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa  al
          prelievo di organi; 
              c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita  o
          l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. 
              Se i fatti previsti  dal  titolo  VII,  capo  III,  del
          presente libro sono  commessi  al  fine  di  realizzare  od
          agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le
          pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  comma,
          e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla  meta'  se
          il fatto e' commesso con violenza o minaccia. 
              Nei casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  primo  e
          secondo comma, 600-ter, primo comma,  e  600-quinquies,  la
          pena e' aumentata da un terzo alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso approfittando della situazione di  necessita'  del
          minore. 
              Nei casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  primo  e
          secondo  comma,  600-ter  e  600-quinquies,  nonche'  dagli
          articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata  dalla  meta'
          ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un  minore
          degli anni sedici. 
              Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  comma,
          e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno di  un
          minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e  602,
          la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se  il  fatto
          e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o  dal
          loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il
          secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale,
          dal tutore o da persona a cui il minore e'  stato  affidato
          per ragioni di  cura,  educazione,  istruzione,  vigilanza,
          custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati
          di pubblico servizio  nell'esercizio  delle  loro  funzioni
          ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore in stato
          di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata. 
              Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  comma,
          e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,  la  pena
          e' aumentata dalla meta'  ai  due  terzi  se  il  fatto  e'
          commesso mediante somministrazione di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per  la
          salute fisica o psichica del minore, ovvero se e'  commesso
          nei confronti di tre o piu' persone. 
              Nei casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  600-ter,
          600-quater,  600-quater.1.  e  600-quinquies,  la  pena  e'
          aumentata. 
              a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
              b) se il reato e' commesso da persona che fa  parte  di
          un'associazione per delinquere  e  al  fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
              c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se  dal
          fatto deriva al minore, a causa  della  reiterazione  delle
          condotte, un pregiudizio grave.». 
              Le pene previste per i reati di cui al comma precedente
          sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi
          in cui gli stessi siano compiuti con  l'utilizzo  di  mezzi
          atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle
          reti telematiche. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste
          dagli articoli 98 e 114,  concorrenti  con  le  circostanze
          aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere
          ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  queste  e  le
          diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
          risultante   dall'aumento   conseguente    alle    predette
          aggravanti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  33-bis,  comma  1,
          del  codice  di  procedura  penale,  come  modificato   dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.   33-bis   (Attribuzioni   del    tribunale    in
          composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale
          in composizione collegiale i seguenti  reati,  consumati  o
          tentati: 
                a)  delitti  indicati  nell'articolo  407,  comma  2,
          lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia
          stabilita la competenza della corte di assise; 
                b) delitti previsti dal capo  I  del  titolo  II  del
          libro II del codice penale, esclusi quelli  indicati  dagli
          articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; 
                c) delitti  previsti  dagli  articoli  416,  416-bis,
          416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo
          comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo
          comma, 440, 449, secondo comma, 452,  primo  comma,  n.  2,
          513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione
          non  inferiore  nel  massimo  a   cinque   anni,   609-bis,
          609-quater e 644 del codice penale; 
              d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del  codice
          civile,  nonche'  dalle  disposizioni  che   ne   estendono
          l'applicazione  a  soggetti  diversi  da  quelli  in   essi
          indicati; 
              e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della
          navigazione; 
              f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11  della  legge
          costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; 
              g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e  234
          del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  in  materia
          fallimentare, nonche' dalle disposizioni che  ne  estendono
          l'applicazione  a  soggetti  diversi  da  quelli  in   essi
          indicati; 
              h)  delitti  previsti  dall'articolo  1   del   decreto
          legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge
          17 aprile 1956, n.  561,  in  materia  di  associazioni  di
          carattere militare; 
              i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645,
          attuativa della XII disposizione transitoria e finale della
          Costituzione; 
              i-bis) delitti previsti  dall'articolo  291-quater  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 
              l) delitto previsto dall'articolo  593-ter  del  codice
          penale; 
              m) delitto previsto  dall'articolo  2  della  legge  25
          gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; 
              n) delitto previsto dall'articolo  29,  secondo  comma,
          della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure
          di prevenzione; 
              o) delitto previsto dall'articolo  512-bis  del  codice
          penale; 
              p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e  4,  del
          decreto-legge 26  aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  25  giugno  1993,  n.  205,  in
          materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; 
              q) delitti previsti dall'articolo  10  della  legge  18
          novembre 1995, n. 496, in materia di produzione  e  uso  di
          armi chimiche. 
              2.   Sono   attribuiti   altresi'   al   tribunale   in
          composizione    collegiale,    salva    la     disposizione
          dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena
          della reclusione superiore nel massimo a dieci anni,  anche
          nell'ipotesi del tentativo.  Per  la  determinazione  della
          pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.».