Art. 2 
 
                          Principi generali 
 
  1. L'assistenza sanitaria soggetta  ad  autorizzazione  preventiva,
nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, e'  limitata  alle
prestazioni  soggette  ad  esigenze  di  pianificazione   riguardanti
l'obiettivo di assicurare nel territorio nazionale la possibilita' di
un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di  cure
di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi
e  di  evitare,  per  quanto  possibile,  ogni  spreco   di   risorse
finanziarie, tecniche e umane. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il  presente  decreto
concerne le prestazioni che comportano il  ricovero  per  almeno  una
notte o che richiedono l'utilizzo di una infrastruttura  sanitaria  o
di  apparecchiature  mediche  altamente  specializzate   e   costose,
comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale.