Art. 2 
 
                  Modifiche alla legge fallimentare 
 
  1. All'articolo 28 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Al curatore fallimentare  ed  al  coadiutore  nominato  a  norma
dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di  cui
agli articoli 35, comma 4-bis,  e  35.1  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di  cui
all'articolo 35.2 del predetto decreto.». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  28  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
          decreto: 
              «Art. 28  (Requisiti  per  la  nomina  a  curatore).  -
          Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: 
                a) avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri  e
          ragionieri commercialisti; 
                b)  studi  professionali  associati  o  societa'  tra
          professionisti, sempre che i soci delle  stesse  abbiano  i
          requisiti professionali di cui alla  lettera  a).  In  tale
          caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
          designata la persona fisica responsabile della procedura; 
                c)   coloro   che   abbiano   svolto   funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  in  societa'  per
          azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
          purche'   non   sia   intervenuta   nei   loro    confronti
          dichiarazione di fallimento. 
              Non possono essere  nominati  curatore  il  coniuge,  i
          parenti e gli affini entro il quarto grado del  fallito,  i
          creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso   al   dissesto
          dell'impresa, nonche' chiunque si  trovi  in  conflitto  di
          interessi con il fallimento. 
              Il curatore e' nominato tenuto conto  delle  risultanze
          dei rapporti  riepilogativi  di  cui  all'art.  33,  quinto
          comma. 
              E' istituito presso il  Ministero  della  giustizia  un
          registro nazionale nel quale confluiscono  i  provvedimenti
          di nomina dei curatori, dei  commissari  giudiziali  e  dei
          liquidatori  giudiziali.  Nel  registro  vengono   altresi'
          annotati i provvedimenti di chiusura del  fallimento  e  di
          omologazione   del    concordato,    nonche'    l'ammontare
          dell'attivo  e  del  passivo  delle  procedure  chiuse.  Il
          registro  e'  tenuto  con  modalita'  informatiche  ed   e'
          accessibile al pubblico. 
              Al curatore fallimentare ed al  coadiutore  nominato  a
          norma  dell'art.  32,  secondo  comma,  si   applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 35, comma  4-bis  e  35.1
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159;  si
          osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del
          predetto decreto.».