Art. 2 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      6 settembre 2005, n. 206 
 
  1. All'articolo 47, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g) che rientrano nell'ambito di  applicazione  della  disciplina
concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del
Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio  2011,  n.
79;». 
  2. Ai pacchetti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c),  e  ai
viaggiatori  di  cui  all'articolo   33,   comma   1,   lettera   g),
dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23  maggio  2011,  n.  79,  si
applicano gli articoli 49, comma 7, 51, commi 2 e 6, 62, 64 e 65  del
decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera g), del medesimo decreto,
come modificato ai sensi del comma 1. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  47  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 47  (Esclusioni).  -  1.  Le  disposizioni  delle
          Sezioni da I a IV del presente Capo  non  si  applicano  ai
          contratti: 
                a)  per  i  servizi  sociali,  compresi  gli  alloggi
          popolari, l'assistenza  all'infanzia  e  il  sostegno  alle
          famiglie e alle persone temporaneamente  o  permanentemente
          in stato di bisogno,  ivi  compresa  l'assistenza  a  lungo
          termine; 
                b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da
          professionisti sanitari a pazienti, al  fine  di  valutare,
          mantenere o  ristabilire  il  loro  stato  di  salute,  ivi
          compresa  la  prescrizione,  la   somministrazione   e   la
          fornitura di medicinali  e  dispositivi  medici,  sia  essa
          fornita  o  meno  attraverso  le  strutture  di  assistenza
          sanitaria; 
                c) di attivita' di azzardo che implicano una posta di
          valore  pecuniario  in  giochi  di  fortuna,  comprese   le
          lotterie, i giochi d'azzardo nei casino' e le scommesse; 
                d) di servizi finanziari; 
                e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili  o
          la costituzione o  il  trasferimento  di  diritti  su  beni
          immobili; 
                f)  per  la  costruzione   di   nuovi   edifici,   la
          trasformazione sostanziale di edifici esistenti  e  per  la
          locazione di alloggi a scopo residenziale; 
                g) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della
          disciplina concernente i contratti del turismo organizzato,
          di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1  al  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 
                h) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della
          disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio,  di  cui
          agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice; 
                i)  stipulati  con  l'intervento   di   un   pubblico
          ufficiale,   tenuto   per    legge    all'indipendenza    e
          all'imparzialita',  il  quale  deve   garantire,   fornendo
          un'informazione  giuridica  completa,  che  il  consumatore
          concluda il contratto soltanto sulla base di una  decisione
          giuridica ponderata e con conoscenza  della  sua  rilevanza
          giuridica; 
                l) di fornitura di alimenti,  bevande  o  altri  beni
          destinati al consumo corrente nella famiglia e  fisicamente
          forniti da un professionista in giri frequenti  e  regolari
          al domicilio, alla residenza  o  al  posto  di  lavoro  del
          consumatore; 
                m) di servizi di trasporto  passeggeri,  fatti  salvi
          l'art. 51, comma 2, e gli articoli 62 e 65; 
                n) conclusi tramite distributori automatici o  locali
          commerciali automatizzati; 
                o) conclusi  con  operatori  delle  telecomunicazioni
          impiegando  telefoni  pubblici  a  pagamento  per  il  loro
          utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo  collegamento
          tramite   telefono,   Internet   o   fax,   stabilito   dal
          consumatore. 
              2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
          Capo non si applicano  ai  contratti  negoziati  fuori  dei
          locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il
          consumatore  deve  pagare  non  e'  superiore  a  50  euro.
          Tuttavia, si applicano le disposizioni  del  presente  Capo
          nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le
          medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale
          che   il   consumatore   deve   pagare,   indipendentemente
          dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di  50
          euro.». 
              - Per la rubrica dell'Allegato 1 al decreto legislativo
          23 maggio 2011, n. 79, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 49,  51,  62,  64  e  65  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 49 (Obblighi  di  informazione  nei  contratti  a
          distanza  e  nei  contratti  negoziati  fuori  dei   locali
          commerciali). - 1. Prima che il consumatore  sia  vincolato
          da un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei  locali
          commerciali   o   da   una   corrispondente   offerta,   il
          professionista  fornisce  al  consumatore  le  informazioni
          seguenti, in maniera chiara e comprensibile: 
                a) le caratteristiche principali dei beni o  servizi,
          nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
                b) l'identita' del professionista; 
                c) l'indirizzo geografico dove il  professionista  e'
          stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo
          elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore
          di contattare rapidamente il  professionista  e  comunicare
          efficacemente  con  lui  e,  se  applicabili,   l'indirizzo
          geografico e l'identita' del professionista per  conto  del
          quale agisce; 
                d) se diverso dall'indirizzo fornito  in  conformita'
          della lettera c), l'indirizzo  geografico  della  sede  del
          professionista  a  cui  il  consumatore  puo'   indirizzare
          eventuali   reclami   e,   se   applicabile,   quello   del
          professionista per conto del quale agisce; 
                e)  il  prezzo  totale  dei  beni   o   dei   servizi
          comprensivo delle imposte  o,  se  la  natura  dei  beni  o
          servizi    comporta    l'impossibilita'    di     calcolare
          ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
          calcolo  del  prezzo  e,  se  del  caso,  tutte  le   spese
          aggiuntive di spedizione, consegna o postali e  ogni  altro
          costo   oppure,   qualora   tali    spese    non    possano
          ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
          che tali spese potranno essere addebitate  al  consumatore;
          nel caso di un contratto a  tempo  indeterminato  o  di  un
          contratto comprendente un  abbonamento,  il  prezzo  totale
          include i costi totali per periodo di fatturazione;  quando
          tali contratti prevedono  l'addebitamento  di  una  tariffa
          fissa, il prezzo totale equivale  anche  ai  costi  mensili
          totali;   se   i   costi   totali   non   possono    essere
          ragionevolmente  calcolati  in  anticipo,   devono   essere
          fornite le modalita' di calcolo del prezzo; 
                f) il costo dell'utilizzo del mezzo di  comunicazione
          a distanza per la conclusione  del  contratto  quando  tale
          costo e' calcolato su una base  diversa  dalla  tariffa  di
          base; 
                g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione,
          la data entro la  quale  il  professionista  si  impegna  a
          consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il
          trattamento dei reclami da parte del professionista; 
                h) in caso di sussistenza di un diritto  di  recesso,
          le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
          diritto conformemente all'art.  54,  comma  1,  nonche'  il
          modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; 
                i) se applicabile, l'informazione che il  consumatore
          dovra' sostenere il costo della restituzione  dei  beni  in
          caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i
          beni  per  loro  natura  non  possano  essere   normalmente
          restituiti a mezzo posta; 
                l) che, se il  consumatore  esercita  il  diritto  di
          recesso  dopo  aver  presentato  una  richiesta  ai   sensi
          dell'art. 50, comma 3, o dell'art. 51,  comma  8,  egli  e'
          responsabile  del  pagamento  al  professionista  di  costi
          ragionevoli, ai sensi dell'art. 57, comma 3; 
                m) se non e' previsto un diritto di recesso ai  sensi
          dell'art.  59,  l'informazione  che  il   consumatore   non
          beneficera' di un diritto di recesso o,  se  del  caso,  le
          circostanze in cui  il  consumatore  perde  il  diritto  di
          recesso; 
                n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale
          di conformita' per i beni; 
                o)  se  applicabili,  l'esistenza  e  le   condizioni
          dell'assistenza postvendita  al  consumatore,  dei  servizi
          postvendita e delle garanzie commerciali; 
                p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come
          definiti all'art. 18, comma 1,  lettera  f),  del  presente
          Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; 
                q) la durata del contratto, se applicabile, o, se  il
          contratto e' a tempo indeterminato  o  e'  un  contratto  a
          rinnovo  automatico,  le  condizioni   per   recedere   dal
          contratto; 
                r) se applicabile, la durata  minima  degli  obblighi
          del consumatore a norma del contratto; 
                s) se applicabili, l'esistenza  e  le  condizioni  di
          depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e'
          tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; 
                t) se applicabile,  la  funzionalita'  del  contenuto
          digitale, comprese  le  misure  applicabili  di  protezione
          tecnica; 
                u)   qualsiasi   interoperabilita'   pertinente   del
          contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui  il
          professionista sia  a  conoscenza  o  di  cui  ci  si  puo'
          ragionevolmente attendere che sia venuto a  conoscenza,  se
          applicabile; 
                v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di  un
          meccanismo extra-giudiziale di reclamo  e  ricorso  cui  il
          professionista e'  soggetto  e  le  condizioni  per  avervi
          accesso. 
              2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui
          al  comma  1,  si  applicano  anche  ai  contratti  per  la
          fornitura di acqua, gas o  elettricita',  quando  non  sono
          messi in vendita in  un  volume  limitato  o  in  quantita'
          determinata, di teleriscaldamento o di  contenuto  digitale
          non fornito su un supporto materiale. 
              3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui
          al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere  sostituite
          dai corrispondenti dati della casa d'aste. 
              4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i)  e
          l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo  sul
          recesso di cui all'allegato I, parte A.  Il  professionista
          ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al  comma
          1, lettere h), i) e l), se ha presentato  dette  istruzioni
          al consumatore, debitamente compilate. 
              5. Le informazioni di cui  al  comma  1  formano  parte
          integrante  del  contratto  a  distanza  o  del   contratto
          negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere
          modificate se non con accordo espresso delle parti. 
              6. Se il professionista non adempie  agli  obblighi  di
          informazione sulle spese aggiuntive o gli  altri  costi  di
          cui al comma 1, lettera e), o sui costi della  restituzione
          dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore  non
          deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 
              7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
          una comunicazione individuale, le informazioni  di  cui  al
          comma 1 sono fornite, ove il consumatore  lo  richieda,  in
          lingua italiana.». 
              8.  Gli  obblighi  di  informazione   stabiliti   nella
          presente   sezione   si   aggiungono   agli   obblighi   di
          informazione contenuti nel  decreto  legislativo  26  marzo
          2010, n. 59, e  successive  modificazioni,  e  nel  decreto
          legislativo  9   aprile   2003,   n.   70,   e   successive
          modificazioni, e non ostano  ad  obblighi  di  informazione
          aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni. 
              9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso  di
          conflitto tra una disposizione del decreto  legislativo  26
          marzo 2010,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  e  del
          decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  e  successive
          modificazioni, sul contenuto e  le  modalita'  di  rilascio
          delle  informazioni  e  una  disposizione  della   presente
          sezione, prevale quest'ultima. 
              10. L'onere della prova relativo all'adempimento  degli
          obblighi di  informazione  di  cui  alla  presente  sezione
          incombe sul professionista.». 
              «Art.  51  (Requisiti  formali  per   i   contratti   a
          distanza). - 1. Per quanto riguarda i contratti a  distanza
          il professionista  fornisce  o  mette  a  disposizione  del
          consumatore le informazioni di cui all'art. 49, comma 1, in
          modo appropriato  al  mezzo  di  comunicazione  a  distanza
          impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.  Nella
          misura in cui dette  informazioni  sono  presentate  su  un
          supporto durevole, esse devono essere leggibili. 
              2. Se un contratto a distanza che deve essere  concluso
          con mezzi elettronici impone al  consumatore  l'obbligo  di
          pagare, il professionista gli comunica in  modo  chiaro  ed
          evidente le informazioni  di  cui  all'art.  49,  comma  1,
          lettere a),  e),  q)  ed  r),  direttamente  prima  che  il
          consumatore inoltri l'ordine. Il professionista  garantisce
          che, al  momento  di  inoltrare  l'ordine,  il  consumatore
          riconosca espressamente che l'ordine implica  l'obbligo  di
          pagare. Se l'inoltro dell'ordine  implica  di  azionare  un
          pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la  funzione
          analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto  le
          parole "ordine con obbligo di pagare"  o  una  formulazione
          corrispondente  inequivocabile  indicante   che   l'inoltro
          dell'ordine implica l'obbligo di pagare il  professionista.
          Se il professionista non  osserva  il  presente  comma,  il
          consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine. 
              3. I siti di commercio  elettronico  indicano  in  modo
          chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio  del  processo
          di ordinazione, se si applicano restrizioni  relative  alla
          consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. 
              4. Se il contratto e' concluso  mediante  un  mezzo  di
          comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo
          limitato   per    visualizzare    le    informazioni,    il
          professionista fornisce, su quel  mezzo  in  particolare  e
          prima  della   conclusione   del   contratto,   almeno   le
          informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche
          principali   dei   beni   o   servizi,   l'identita'    del
          professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la
          durata del contratto e,  nel  caso  di  contratti  a  tempo
          indeterminato, le condizioni di risoluzione del  contratto,
          conformemente all'art. 49, comma 1, lettere a), b), e),  h)
          e q). Le altre informazioni di cui all'art.  49,  comma  1,
          sono fornite dal  professionista  in  un  modo  appropriato
          conformemente al comma 1 del presente articolo. 
              5.  Fatto  salvo  il  comma  4,  se  il  professionista
          telefona al consumatore al fine di concludere un  contratto
          a  distanza,  all'inizio   della   conversazione   con   il
          consumatore egli deve rivelare  la  sua  identita'  e,  ove
          applicabile, l'identita'  della  persona  per  conto  della
          quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo  commerciale
          della chiamata e  l'informativa  di  cui  all'art.  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 178. 
              6. Quando un contratto a distanza deve essere  concluso
          per telefono, il professionista deve  confermare  l'offerta
          al consumatore,  il  quale  e'  vincolato  solo  dopo  aver
          firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;  in
          tali casi il documento informatico puo' essere sottoscritto
          con firma elettronica ai sensi  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se
          il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. 
              7.  Il  professionista  fornisce  al   consumatore   la
          conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro
          un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto  a
          distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni
          oppure prima che l'esecuzione del  servizio  abbia  inizio.
          Tale conferma comprende: 
                a) tutte le informazioni di cui all'art. 49, comma 1,
          a  meno  che  il  professionista  non  abbia  gia'  fornito
          l'informazione al consumatore su un  mezzo  durevole  prima
          della conclusione del contratto a distanza; e 
                b) se del  caso,  la  conferma  del  previo  consenso
          espresso e dell'accettazione del consumatore  conformemente
          all'art. 59, lettera o). 
              8. Se  un  consumatore  vuole  che  la  prestazione  di
          servizi ovvero la fornitura di acqua, gas  o  elettricita',
          quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
          quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante
          il periodo di recesso previsto all'art.  52,  comma  2,  il
          professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta
          esplicita. 
              9.  Il  presente  articolo  lascia  impregiudicate   le
          disposizioni  relative  alla   conclusione   di   contratti
          elettronici e all'inoltro di  ordini  per  via  elettronica
          conformemente agli articoli 12, commi  2  e  3,  e  13  del
          decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  e  successive
          modificazioni.». 
              «Art.  62  (Tariffe  per   l'utilizzo   di   mezzi   di
          pagamento). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  i  professionisti  non
          possono imporre ai consumatori,  in  relazione  all'uso  di
          determinati strumenti di  pagamento,  spese  per  l'uso  di
          detti strumenti, ovvero nei casi  espressamente  stabiliti,
          tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. 
              2. L'istituto di emissione  della  carta  di  pagamento
          riaccredita  al  consumatore  i  pagamenti   in   caso   di
          addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito  ovvero
          in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento
          da parte del professionista o di un  terzo.  L'istituto  di
          emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare
          al professionista le somme riaccreditate al consumatore.». 
              «Art. 64 (Comunicazione telefonica). - In vigore dal 13
          giugno 2014 
              1.  Qualora  il  professionista  utilizza   una   linea
          telefonica allo scopo di essere contattato dal  consumatore
          per  telefono  in  merito   al   contratto   concluso,   il
          consumatore non e' tenuto a pagare piu'  della  tariffa  di
          base quando contatta il professionista, fermo  restando  il
          diritto  dei  fornitori  dei   servizi   di   comunicazione
          elettronica   di   applicare   una   tariffa   per    dette
          telefonate.». 
              «Art. 65 (Pagamenti supplementari). - 1. Prima  che  il
          consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta,  il
          professionista chiede il consenso espresso del  consumatore
          per   qualsiasi   pagamento   supplementare   oltre    alla
          remunerazione   concordata   per   l'obbligo   contrattuale
          principale del professionista.  Se  il  professionista  non
          ottiene  il  consenso  espresso  del  consumatore  ma  l'ha
          dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore
          deve rifiutare per evitare il pagamento  supplementare,  il
          consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.».