Art. 2 Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, il cui rapporto di lavoro e' risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata secondo le previsioni del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non hanno i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI, l'INPS concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi, un'indennita' mensile, priva di copertura figurativa, pari alla meta' dell'importo massimo mensile della NASpI di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2. L'indennita' di cui al primo periodo e' riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 2. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere richiesta per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5. 3. L'indennita' di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, comma 5, si realizzano ed e' revocata, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda la nota all'art. 1. - Si riporta l'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015: «Art. 4 (Calcolo e misura). - (Omissis). Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.». - Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. 2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo. 3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione". 5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita', secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali. 6. La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio. 7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.».