Art. 2 Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, cosi' come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 3. L'Agenzia assicura altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilita' a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente piu' incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilita' amministrativa e di costo. 4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresi' le funzioni gia' attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. 5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi gia' afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2013: «Art. 7 - (Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento). (Omissis). 2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimita', regolarita' e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attivita' di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonche' al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali. In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013. Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative. (Omissis). 4. Qualora siano riconosciuti piu' organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di: a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione; b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito; c) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione. Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento e' soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.». - Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, si veda nelle note alle premesse.