Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. 1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonche' alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.»; b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata per espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresi', "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se: 1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, 2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformato; b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonche', in relazione alle modalita' di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati; c) "armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto; d) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione; e) "tracciabilita'", il controllo sistematico dei passaggi di proprieta' dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, della disponibilita' delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalita' di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonche' per finalita' di analisi dei relativi fenomeni criminali; f) "intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attivita' di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilita' di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attivita' professionale consistente integralmente o in parte: 1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni; 2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa; g) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' professionale consistente integralmente o in parte in una o piu' attivita' fra le seguenti: 1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti; 2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.».
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, si veda nelle note alle premesse.