Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «mediante lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, in via esclusiva o principale,».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.».