Art. 2 Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.»; 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell'articolo 673» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»; b) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita. 2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, ovvero di rescissione del giudicato o a norma degli articoli 669 e 673 , del codice di procedura penale; b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670, del codice di procedura penale; c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione; d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta; d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia; e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile; f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilita' relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile; g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato; h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato; i); l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo; l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento e' revocato. 3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo. 4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.» «Art. 8 (L) (Eliminazioni delle iscrizioni). - Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate: a) per morte della persona alla quale si riferiscono; b) alla cessazione della qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale. ».