Art. 2 
 
                Esami per il conseguimento dei titoli 
 
  1. Il certificato generale ed il certificato limitato di operatore,
di cui al precedente articolo 1, comma 1, vengono conseguiti mediante
superamento degli esami, consistenti in prove pratiche  ed  orali,  i
cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2  al
presente  decreto,  del  quale  costituiscono  parte  integrante.   I
programmi di esame, indicati negli allegati 1  e  2,  prevedono,  tra
l'altro, le modalita' di espletamento del servizio mobile marittimo e
del servizio mobile marittimo via satellite. 
  2. I certificati di operatore  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
vengono conseguiti mediante superamento degli esami,  consistenti  in
prove  pratiche  ed   orali,   i   cui   programmi   sono   contenuti
rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente decreto,  del  quale
costituiscono parte integrante. I programmi di esame, indicati  negli
allegati 3 e 4, prevedono, tra l'altro, le modalita' di  espletamento
del servizio mobile marittimo e del  servizio  mobile  marittimo  via
satellite. 
  3. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati
di cui al precedente articolo 1, comma 1 e 2, i candidati devono: 
    a) nel caso dei certificati di cui all'articolo 1, comma 1, avere
almeno 18 anni; 
    b) nel caso dei certificati di cui all'articolo 1, comma 2, avere
almeno 16 anni.