Art. 2 
 
             Modifiche all'articolo 166 del Testo unico 
                      delle imposte sui redditi 
 
  1. L'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e' sostituito dal seguente: «Art. 166 (Imposizione in uscita).  -  1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano  ai  soggetti  che
esercitano  imprese  commerciali  qualora  si  verifichi  una   delle
seguenti ipotesi: 
    a) sono  fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e
trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale; 
    b) sono  fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e
trasferiscono attivi  ad  una  loro  stabile  organizzazione  situata
all'estero con riferimento alla quale si  applica  l'esenzione  degli
utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter; 
    c) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una  stabile
organizzazione situata nel territorio  dello  Stato  e  trasferiscono
l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
organizzazione situata all'estero; 
    d) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una  stabile
organizzazione situata nel territorio  dello  Stato  e  trasferiscono
attivi facenti parte del patrimonio di  tale  stabile  organizzazione
alla  sede  centrale  o  ad  altra  stabile  organizzazione   situata
all'estero; 
    e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato  e  sono
stati oggetto di incorporazione da parte di una societa'  fiscalmente
non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o
piu'  beneficiarie  non  residenti   oppure   hanno   effettuato   il
conferimento di una stabile organizzazione  o  di  un  ramo  di  essa
situati all'estero a favore  di  un  soggetto  fiscalmente  residente
all'estero. 
  2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il  trasferimento  di
attivi a una stabile organizzazione o da una  stabile  organizzazione
si intende effettuato quando, in applicazione  dei  criteri  definiti
dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entita' separata
e indipendente, che svolge  le  medesime  o  analoghe  attivita',  in
condizioni identiche o  similari,  e  tenendo  conto  delle  funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali  attivita'  si
considerano rispettivamente  entrate  nel  patrimonio  o  uscite  dal
patrimonio di tale stabile organizzazione. 
  3. Nelle ipotesi di cui al  comma  1  sono  imponibili  i  seguenti
redditi: 
    a) nel caso di cui alla lettera a) del comma  1  la  plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla  differenza  tra  il  valore  di
mercato   complessivo   e   il   corrispondente   costo   fiscalmente
riconosciuto  delle  attivita'  e   passivita'   del   soggetto   che
trasferisce  la  residenza  fiscale  che  non  sono   confluite   nel
patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel
territorio dello Stato; 
    b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza  tra
il  valore  di  mercato  e  il   corrispondente   costo   fiscalmente
riconosciuto degli  attivi  trasferiti  alla  stabile  organizzazione
situata all'estero; 
    c) nel caso di cui alla lettera c) del comma  1  la  plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla  differenza  tra  il  valore  di
mercato e il  corrispondente  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle
attivita' e passivita' facenti parte  del  patrimonio  della  stabile
organizzazione  trasferita  alla  sede  centrale   o   alla   stabile
organizzazione situata all'estero; 
    d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza  tra
il  valore  di  mercato  e  il   corrispondente   costo   fiscalmente
riconosciuto degli  attivi  trasferiti  alla  sede  centrale  o  alla
stabile organizzazione situata all'estero; 
    e) nel caso di cui alla lettera e) del comma  1  la  plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla  differenza  tra  il  valore  di
mercato   complessivo   e   il   corrispondente   costo   fiscalmente
riconosciuto   delle   attivita'   e   passivita'   che   prima   del
perfezionamento dell'operazione facevano parte del patrimonio  di  un
soggetto fiscalmente residente nel  territorio  dello  Stato  e  che,
successivamente  a  tale  perfezionamento,   non   confluiscono   nel
patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente
situata nel territorio dello Stato. 
  4. Il valore di mercato di  cui  al  comma  3  e'  determinato  con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati  pattuiti
tra  soggetti  indipendenti  operanti   in   condizioni   di   libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo  conto,  qualora  si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un  ramo  di
azienda, del valore dell'avviamento, calcolato  tenendo  conto  delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini  della  determinazione  del
valore di mercato si tiene  conto  delle  indicazioni  contenute  nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato  ai  sensi
del comma 7 dell'articolo 110. 
  5. Nei casi di cui al comma 1, lettere  a)  ed  e),  sono  altresi'
assoggettate alle imposte  sui  redditi  le  riserve  in  sospensione
d'imposta, incluse quelle tassabili solo in  caso  di  distribuzione,
che risultano iscritte in bilancio  al  termine  dell'ultimo  periodo
d'imposta di residenza o prima  del  perfezionamento  dell'operazione
se, e nella misura in  cui,  non  sono  ricostituite  nel  patrimonio
contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio  dello
Stato. Nel caso di cui alla lettera  c)  sono  altresi'  assoggettate
alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse
quelle  tassabili  solo  in  caso  di  distribuzione,  che  risultano
iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui  all'articolo
152,  comma  1,  nel  momento  in  cui  si  considera  effettuato  il
trasferimento dell'intera stabile organizzazione. 
  6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente
al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato
una stabile organizzazione, le perdite  realizzate  fino  al  termine
dell'ultimo periodo  d'imposta  di  residenza  sono  in  primo  luogo
compensate, senza applicazione del limite  di  cui  all'articolo  84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta  e,  per  la  parte
eventualmente  eccedente,  sono  computate   in   diminuzione   della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera  a),  senza  applicazione  del
limite di cui al comma 1 dell'articolo 84. Nel caso di cui  al  comma
1,  lettera  a),  qualora,  successivamente   al   trasferimento   di
residenza,  rimanga  nel   territorio   dello   Stato   una   stabile
organizzazione, le perdite realizzate  fino  al  termine  dell'ultimo
periodo d'imposta di residenza sono in primo  luogo  compensate,  con
applicazione del limite di cui  all'articolo  84,  comma  1,  con  il
reddito di tale periodo  d'imposta  e,  per  la  parte  eventualmente
eccedente, al netto della quota, determinata ai  sensi  dell'articolo
181  senza  applicazione  delle  condizioni  e  del  limite  di   cui
all'articolo  172,  riferibile  alla  stabile  organizzazione,   sono
computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera
a), senza applicazione del limite di cui all'articolo  84,  comma  1.
Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al
termine dell'ultimo periodo d'imposta di esistenza  in  Italia  della
stabile  organizzazione  sono  in  primo  luogo   compensate,   senza
applicazione del limite di cui  all'articolo  84,  comma  1,  con  il
reddito di tale periodo  d'imposta  e,  per  la  parte  eventualmente
eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui  al
comma  3,  lettera  c),  senza  applicazione  del   limite   di   cui
all'articolo 84, comma  1.  Qualora  sia  trasferito  un  ramo  della
stabile organizzazione le perdite  realizzate  fino  al  termine  del
periodo  d'imposta  precedente  quello  in   cui   si   verifica   il
trasferimento sono in primo luogo compensate,  con  applicazione  del
limite di cui all'articolo 84, comma 1,  con  il  reddito  realizzato
dalla stabile organizzazione nel periodo d'imposta in cui si verifica
il trasferimento e, per la parte eventualmente  eccedente,  al  netto
della  quota,  determinata   ai   sensi   dell'articolo   181   senza
applicazione delle condizioni e del limite di cui  all'articolo  172,
riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione
della  plusvalenza  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  3,  senza
applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso  di
cui al  comma  1,  lettera  e),  qualora  sia  realizzata  una  delle
operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis),  dell'articolo
178  e,  successivamente  al  perfezionamento  dell'operazione,   non
rimanga nel territorio dello Stato  una  stabile  organizzazione,  le
perdite realizzate fino  al  termine  dell'ultimo  periodo  d'imposta
prima  del  perfezionamento  dell'operazione  sono  in  primo   luogo
compensate, senza applicazione del limite  di  cui  all'articolo  84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta  e,  per  la  parte
eventualmente  eccedente,  sono  computate   in   diminuzione   della
plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e),  senza  applicazione  del
limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al  comma  1,
lettera e), qualora sia realizzata una delle  operazioni  di  cui  al
comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell'articolo 178 e, successivamente
al perfezionamento  dell'operazione,  rimanga  nel  territorio  dello
Stato una stabile  organizzazione,  le  perdite  realizzate  fino  al
termine  dell'ultimo  periodo  d'imposta  prima  del  perfezionamento
dell'operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione  del
limite di cui all'articolo 84,  comma  1,  con  il  reddito  di  tale
periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente,  al  netto
della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181, riferibile  alla
stabile  organizzazione,  sono   computate   in   diminuzione   della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera  e),  senza  applicazione  del
limite di cui all'articolo 84, comma 1. 
  7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva: 
    a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell'ultimo periodo
d'imposta di residenza fiscale in Italia; 
    b) nel caso di cui  alla  lettera  b),  nel  momento  in  cui  si
considera effettuato il  trasferimento  alla  stabile  organizzazione
situata all'estero; 
    c) nel caso di cui  alla  lettera  c),  nel  momento  in  cui  si
considera   effettuato   il   trasferimento    dell'intera    stabile
organizzazione; 
    d) nel caso di cui  alla  lettera  d),  nel  momento  in  cui  si
considera effettuato il  trasferimento  alla  sede  centrale  o  alla
stabile organizzazione situata all'estero; 
    e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto
l'operazione. 
  8. Ai fini del comma 7, non si tiene  conto  delle  minusvalenze  o
delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in  cui  sono
determinati in via definitiva i redditi ivi indicati. 
  9. L'imposta determinata sui redditi di cui al comma  3,  diminuiti
delle perdite di cui al comma 6, previa  opzione  e  subordinatamente
alla prestazione di eventuali garanzie, puo' essere versata in cinque
rate annuali di pari importo se: 
    a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza  fiscale  e'
trasferita in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno
Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio  Economico  Europeo  incluso
nella lista, prevista dall'articolo 11,  comma  4,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  degli  Stati   che
consentono un  adeguato  scambio  di  informazioni  e  con  il  quale
l'Italia ha  stipulato  un  accordo  sulla  reciproca  assistenza  in
materia di riscossione dei crediti  tributari  comparabile  a  quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE; 
    b) nel caso di cui al  comma  1,  lettera  b),  gli  attivi  sono
trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato  di  cui
alla lettera a); 
    c)  nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  la   stabile
organizzazione e' trasferita in uno Stato di cui alla lettera a); 
    d) nel caso di cui al  comma  1,  lettera  d),  gli  attivi  sono
trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione  situate
in uno Stato di cui alla lettera a); 
    e) nel caso di cui  al  comma  1,  lettera  e),  se  la  societa'
incorporante, la societa' beneficiaria  o  la  societa'  conferitaria
della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in  uno  Stato
di cui alla lettera a). 
  10. L'opzione di cui al comma 9 riguarda  necessariamente  l'intera
imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata. 
  11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai  sensi  del  comma  9,
sulle rate successive alla prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
misura prevista dall'articolo 20 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. 
  12. Costituiscono  ipotesi  di  decadenza  dalla  rateizzazione,  e
pertanto, comportano il  versamento  dell'imposta  residua  entro  il
termine previsto per il successivo versamento: 
    a) nel caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  a),  il  successivo
trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da  quelli
previsti da tale lettera; 
    b) nel caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  b),  il  successivo
trasferimento degli attivi a una stabile  organizzazione  situata  in
uno Stato diverso da quelli previsti  dalla  lettera  a)  del  citato
comma 9; 
    c) nel caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  c),  il  successivo
trasferimento della stabile organizzazione in uno  Stato  diverso  da
quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9; 
    d) nel caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  d),  il  successivo
trasferimento della sede centrale in  uno  Stato  diverso  da  quelli
previsti dalla  lettera  a)  del  citato  comma  9  o  il  successivo
trasferimento degli attivi a una stabile  organizzazione  situata  in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a); 
    e) nel caso  di  cui  al  comma  9,  lettera  e),  il  successivo
trasferimento della residenza fiscale  della  societa'  incorporante,
della societa'  beneficiaria  o  della  societa'  conferitaria  della
stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti  dalla
lettera a) di tale comma; 
    f) la fusione, la scissione o  il  conferimento  di  azienda  che
comportano il trasferimento ad un soggetto  residente  in  uno  Stato
diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attivita' e
passivita' il  cui  valore  di  mercato  ha  concorso  a  formare  la
plusvalenza di cui al comma 3; 
    g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di  mercato  ha
concorso a formare la plusvalenza di  cui  al  comma  3,  incluse  le
operazioni assimilate alla cessione  ai  sensi  dell'articolo  9,  il
realizzo di tali attivi ai sensi dell'articolo 86, comma  1,  lettera
b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al  comma
1, lettera c); 
    h) la dichiarazione di fallimento o l'estinzione del soggetto che
ha optato per la rateizzazione; 
    i) il mancato versamento di una rata che  non  sia  regolarizzato
entro 5 mesi dalla data di scadenza; 
    l) la cessione delle quote da parte dei soci  delle  societa'  di
cui all'articolo 5. 
  13. Per le imprese individuali e le societa' di persone si  applica
l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l). 
  14. Il trasferimento all'estero  della  residenza  fiscale  di  una
societa' di capitali non comporta di per se' alcuna  imposizione  dei
soci di tale societa'. 
  15. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore  dell'Agenzia  delle
Entrate  possono  essere  emanate  disposizioni  di  attuazione   del
presente  articolo,  finalizzate  a  individuare  le   modalita'   di
esercizio dell'opzione di cui al  comma  9,  le  circostanze  in  cui
l'efficacia di tale opzione puo' essere subordinata alla  prestazione
di garanzie e l'entita' e la forma tecnica di tali garanzie,  nonche'
le modalita' di monitoraggio dell'eventuale verificarsi delle ipotesi
di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.». 
  2. Ai fini dell'articolo 166 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi  i  provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in
attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  2
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio  2014,
n. 156, adottato in attuazione  dell'articolo  166  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, nella formulazione  vigente  anteriormente
alle modifiche apportate dal comma 1. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              Il testo dell'art. 166 del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle  premesse,
          nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal
          presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 166 (Trasferimento all'estero della residenza). -
          1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti
          che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita
          della  residenza  ai  fini  delle  imposte   sui   redditi,
          costituisce realizzo, al  valore  normale,  dei  componenti
          dell'azienda o  del  complesso  aziendale,  salvo  che  gli
          stessi non siano confluiti in  una  stabile  organizzazione
          situata nel territorio dello Stato. La stessa  disposizione
          si applica se successivamente i componenti confluiti  nella
          stabile organizzazione situata nel territorio  dello  Stato
          ne  vengano  distolti.  Si   considerano   in   ogni   caso
          realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle
          stabili   organizzazioni   all'estero.   Per   le   imprese
          individuali e le societa' di persone si applica l'art.  17,
          comma 1, lettere g) e l). 
              2. I fondi in  sospensione  d'imposta,  inclusi  quelli
          tassabili in caso di  distribuzione,  iscritti  nell'ultimo
          bilancio prima  del  trasferimento  della  residenza,  sono
          assoggettati a tassazione nella misura  in  cui  non  siano
          stati ricostituiti nel patrimonio contabile della  predetta
          stabile organizzazione. 
              2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo  d'imposta
          anteriore a quello  da  cui  ha  effetto  il  trasferimento
          all'estero della residenza fiscale, non  compensate  con  i
          redditi prodotti fino a tale periodo, sono  computabili  in
          diminuzione   del   reddito    della    predetta    stabile
          organizzazione ai sensi dell'art. 84 e  alle  condizioni  e
          nei limiti indicati nell'art. 181. 
              2-ter.  Il  trasferimento   della   residenza   fiscale
          all'estero da parte di una societa'  di  capitali  non  da'
          luogo di per se' all'imposizione dei  soci  della  societa'
          trasferita. 
              2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai
          fini delle  imposte  sui  redditi,  in  Stati  appartenenti
          all'Unione europea ovvero  in  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, con
          i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca
          assistenza in materia di riscossione dei crediti  tributari
          comparabile a quella assicurata dalla direttiva  2010/24/UE
          del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa  a  quanto
          stabilito al comma 1,  possono  richiedere  la  sospensione
          degli effetti del realizzo ivi previsto. 
              2-quinquies. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di natura non regolamentare sono adottate  le
          disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al  fine  di
          individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la
          decadenza della sospensione, i  criteri  di  determinazione
          dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento.».