Art. 2 
 
        Categorie di contribuenti alle quali non si applicano 
            gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1.  Oltre  alle  tipologie  di  soggetti  individuate  al  comma  6
dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito
con la legge 21 giugno 2017,  n.  96,  ovvero  agli  Enti  del  Terzo
settore non commerciali che optano per la  determinazione  forfetaria
del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto  legislativo
n. 117 del 3 luglio 2017; alle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario
ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n.  117  del  3  luglio
2017; alle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3
luglio 2017 gli indici sintetici di affidabilita'  fiscale  approvati
con il presente decreto non si applicano nei confronti: 
    a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di  cui  all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero,
compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  di  ammontare
superiore a euro 5.164.569; 
    b) dei  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime  forfetario
agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a  89,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  del  regime  fiscale  di   vantaggio   per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' di  cui  all'art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  dei
contribuenti che  determinano  il  reddito  con  altre  tipologie  di
criteri forfetari; 
    c) dei contribuenti  che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  di
impresa,  non   rientranti   nel   medesimo   indice   sintetico   di
affidabilita'  fiscale,  qualora  l'importo  dei  ricavi   dichiarati
relativi  alle  attivita'  non  rientranti  tra   quelle   prese   in
considerazione  dall'indice  sintetico   di   affidabilita'   fiscale
relativo  all'attivita'  prevalente,  comprensivi  di  quelli   delle
attivita' complementari indicate, per ogni indice, ai commi da  11  a
13 dell'art. 1, con i limiti ivi indicati, superi  il  30  per  cento
dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
    d) delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che
operano esclusivamente a favore delle imprese  socie  o  associate  e
delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori  che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. 
  2. Per gli indici AG40U,  AG50U,  AG69U  e  AK23U,  ai  fini  della
determinazione  del  limite  di  esclusione  dall'applicazione  degli
indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1,  i  ricavi  devono
essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti  delle  esistenze
iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e  93  del  testo  unico
delle imposte sui redditi. 
  3. L'indice AG72U non si applica nei  confronti  dei  soggetti  che
esercitano, in ogni forma di societa' cooperativa, una delle seguenti
attivita': 
    a) Trasporto con taxi, codice attivita' 49.32.10; 
    b) Trasporto mediante noleggio  di  autovetture  da  rimessa  con
conducente, codice attivita' 49.32.20. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuate  le  tipologie  di  contribuenti  comunque  tenuti   alla
comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al
comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.