Art. 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero agli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; alle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti: a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; c) dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilita' fiscale relativo all'attivita' prevalente, comprensivi di quelli delle attivita' complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 11 a 13 dell'art. 1, con i limiti ivi indicati, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; d) delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. 2. Per gli indici AG40U, AG50U, AG69U e AK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi. 3. L'indice AG72U non si applica nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di societa' cooperativa, una delle seguenti attivita': a) Trasporto con taxi, codice attivita' 49.32.10; b) Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attivita' 49.32.20. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di contribuenti comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.