Art. 20.
  1.  All'articolo  89, comma 1, lettera b), e all'articolo 90, comma
4,  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  le parole:
"Ispettorato  medico  centrale  del  lavoro"  sono  sostituite  dalla
seguente: "ISPESL".
  2. All'articolo 90, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  230,  dopo  la  parola "emergenza" sono inserite le
seguenti: "ovvero soggette ad autorizzazione speciale".
 
Note all'art. 20:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - Gli  articoli 89 e 90 del succitato decreto come modificato dal
presente decreto cosi' recitano:
    "Art.  89  (Attribuzioni  del  medico  addetto  alla sorveglianza
medica).  -  1.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il medico
addetto  alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti e' tenuto in
particolare  ai  seguenti  adempimenti,  fermi  comunque restando gli
altri compiti previsti nel presente capo:
      a) analisi  dei  rischi  individuali connessi alla destinazione
lavorativa  e  alle mansioni ai fini della programmazione di indagini
specialistiche  e  di  laboratorio atte a valutare lo stato di salute
del  lavoratore,  anche  attraverso accessi diretti negli ambienti di
lavoro;
      b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali
e  loro consegna all'ISPESL con le modalita' previste all'art. 90 del
presente decreto;
      c) consegna   al  medico  subentrante  dei  documenti  sanitari
personali   di   cui   alla   lettera  b),  nel  caso  di  cessazione
dall'incarico;
      d) consulenza  al  datore  di  lavoro  per  la messa in atto di
infrastrutture  e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica
dei  lavoratori  esposti,  sia in condizioni di lavoro normale che in
caso di esposizioni accidentali o di emergenza".
    "Art.   90   (Documento  sanitario  personale).  -  1.  Per  ogni
lavoratore  esposto  il  medico addetto alla sorveglianza medica deve
istituire,  tenere  aggiornato  e  conservare  un documento sanitario
personale in cui sono compresi:
      a) i  dati  raccolti  nella  visita  preventiva  e nelle visite
mediche  periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza
medica eccezionale;
      b) la  destinazione  lavorativa,  i rischi ad essi connessi e i
successivi mutamenti;
      c) le   dosi   ricevute   dal   lavoratore,  derivanti  sia  da
esposizioni  normali,  sia da esposizioni accidentali o di emergenza,
ovvero soggette ad autorizzazione speciale".