(Accordo medici pediatri-art.20)
          ART. 20 Requisiti e, apertura degli studi medici 

 
Lo studio del pediatra di famiglia e' considerato presidio del SSN  e
concorre, quale bene strumentale  e  professionale  del  pediatra  al
perseguimento degli obiettivi di salute  del  Servizio  medesimo  nei
confronti   del   cittadino,   mediante    attivita'    assistenziale
convenzionate   e   non    convenzionate    retribuite.    Ai    fini
dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto  convenzionale  di
assistenza primaria, ciascun medico deve avere la  disponibilita'  di
almeno uno studio  professionale  nel  quale  esercitare  l'attivita'
convenzionata. Lo studio del  pediatra  di  famiglia  e'  uno  studio
professionale privato che, destinato in parte allo svolgimento di  un
pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti  dai  seguenti
commi: 

 
1.  Ai  fini  dell'instaurazione  e  del  mantenimento  del  rapporto
convenzionale di assistenza primaria, ciascun medico  deve  avere  la
disponibilita' di  uno  studio  professionale  nel  quale  esercitare
l'attivita' convenzionata.  Lo  studio  deve  possedere  i  requisiti
previsti dai commi seguenti. 

 
2. Lo studio del pediatra  convenzionato  deve  essere  dotato  degli
arredi e delle  attrezzature  indispensabili  per  l'esercizio  della
pediatria,  di  sala  d'attesa  adeguatamente  arredata,  di  servizi
igienici, di illuminazione e aerazione  idonea  ivi  compresi  idonei
strumenti di ricezione delle  chiamate  e  deve  comunque  essere  in
regola con le norme nazionali e regionali in materia di igiene  e  di
sicurezza sul lavoro fatte salve le autorizzazioni gia' concesse. 

 
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad  uso  di
studio medico o anche essere inseriti in un  appartamento  di  civile
abitazione. 

 
4. Se lo studio e' ubicato  presso  strutture  adibite  ad  attivita'
sanitarie accreditate o non mediche, lo stesso deve avere un ingresso
indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione  tra  le  due
strutture. 

 
5. Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi, salvo
quanto previsto in materia di continuita' assistenziale, deve  essere
aperto agli aventi diritto per 5 giorni  alla  settimana  secondo  un
congruo orario determinato autonomamente dal sanitario  in  relazione
alla necessita' degli assistibili iscritti nel  suo  elenco  ed  alla
esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace  e
comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento
dell'assistenza. 

 
6. Il suddetto orario con il nominativo  del  medico,  da  comunicare
alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello  studio  medico;
eventuali  variazioni  al  rapporto  sopra  indicato  devono   essere
adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate alla Azienda. 

 
7. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di
norma erogate attraverso un sistema di prenotazione. 

 
8. La chiusura di  un  ambulatorio  gia'  operante  nell'ambito  puo'
avvenire solo previa autorizzazione dell'Azienda. 

 
9. L'apertura di un eventuale secondo studio in un comune diverso  da
quello di iscrizione, purche' nello  stesso  ambito  territoriale  di
scelta, puo' essere autorizzato dalla Azienda, sentito il parere  del
Comitato ex art. 11, solo  in  presenza  di  obiettive  ed  effettive
esigenze assistenziali e  nel  rispetto  del  comma  5  del  presente
articolo per quanto riguarda l'apertura del primo  studio.  L'Azienda
deve dare risposta all'eventuale richiesta entro 60 giorni. Trascorso
tale termine senza che l'ASL motivi l'eventuale parere  negativo,  la
richiesta si intende accettata.