Art. 20 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16. 2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di specifiche normative in materia. 3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie VERONESI, Ministro della sanita' DINI, Ministro degli affari esteri FASSINO, Ministro della giustizia VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica NESI, Ministro dei lavori pubblici LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali BORDON, Ministro dell'ambiente LOIERO, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Nota all'art. 20: - Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, vedi le note alle premesse.