Art. 20
                     Norme transitorie e finali

  1.   Le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236, cessano di avere efficacia al
momento  della  effettiva  vigenza  delle  disposizioni  del presente
decreto  legislativo,  conformemente  a quanto previsto dall'articolo
15,  fatte  salve  le  proroghe concesse dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 16.
  2.  Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore,
ove  compatibili  con  le  disposizioni  del  presente  decreto, fino
all'adozione di specifiche normative in materia.
  3.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001

                               CIAMPI

                    AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
                    MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie
                    VERONESI, Ministro della sanita'
                    DINI, Ministro degli affari esteri
                    FASSINO, Ministro della giustizia
                    VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della
                    programmazione economica
                    NESI, Ministro dei lavori pubblici
                    LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e
                    dell'artigianato e del commercio con l'estero
                    PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche
                    agricole e forestali
                    BORDON, Ministro dell'ambiente
                    LOIERO, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
 
          Nota all'art. 20:

             -  Per  quanto  riguarda il decreto del Presidente della
          Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  vedi  le note alle
          premesse.