Art. 20.
                         (Lavoro stagionale)

   1.  L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria  per  conto dei loro associati, che intendano instaurare in
Italia  un  rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
uno  straniero  devono presentare richiesta nominativa allo sportello
unico  per  l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ai sensi
dell'articolo  22.  Nei  casi  in  cui il datore di lavoro italiano o
straniero  regolarmente  soggiornante  o le associazioni di categoria
non  abbiano  una  conoscenza  diretta dello straniero, la richiesta,
redatta  secondo  le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente  comunicata  al  centro  per l'impiego competente, che
verifica  nel  termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di
lavoratori  italiani  o  comunitari  a ricoprire l'impiego stagionale
offerto.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma
3.
   2.   Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia  comunque
l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto di precedenza maturato,
decorsi  dieci  giorni  dalla  comunicazione  di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
   3.  L'autorizzazione  al  lavoro  stagionale ha validita' da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro  stagionale  richiesto, anche con riferimento all'accorpamento
di  gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
   4.  Il  lavoratore  stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate  nel  permesso  di  soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza  alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il  rientro  in  Italia  nell'anno  successivo  per ragioni di lavoro
stagionale,  rispetto  ai  cittadini  del  suo  stesso  Paese che non
abbiano  mai  fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo',  inoltre,  convertire  il  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale  in  permesso  di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
   5.  Le  commissioni  regionali  tripartite, di cui all'articolo 4,
comma  1,  del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro,  con  le  regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette  a  favorire  l'accesso  dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro  stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori  italiani  e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro  della  manodopera,  nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o
indiretti  per  favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
   6.  Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di  carattere  stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno  per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
 
             Note all'art. 20:
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 22 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v.
          nelle note all'art. 2) v. l'art. 18 della presente legge.
                 -  Per  il  testo  dell'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo   23 dicembre  1997,  n.  469,  v.  nelle  note
          all'art. 18.