Art. 20. 
 
  1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
-  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  l'Osservatorio  per  il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito
di acquisire e monitorare i dati  e  le  informazioni  relativi  alle
attivita', svolte da  tutte  le  pubbliche  amministrazioni,  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  pedofilia.  A  tale  fine  e'
autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per
raccogliere, con l'apporto dei dati  forniti  dalle  amministrazioni,
tutte le informazioni utili per il  monitoraggio  del  fenomeno.  Con
decreto del Ministro  per  le  pari  opportunita'  sono  definite  la
composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento   dell'Osservatorio
nonche' le modalita' di attuazione e di  organizzazione  della  banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari
per  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati.  Resta  ferma  la
disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione  e  l'avvio
delle attivita' dell'Osservatorio  e  della  banca  dati  di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro  per  l'anno
2006 e di 750.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2007  e  2008.  Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla  legge
23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede  ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio". 
  2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis,  della  legge  3
agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
adottato entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006 
 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Pisanu, Ministro dell'interno

                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Nota all'art. 20: 
              - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 3 agosto
          1998, n. 269, vedi note all'art. 18.