Art. 20.
Disposizione transitoria  sui medicinali omeopatici; estensione della
               disciplina ai medicinali antroposofici

  1.  Per  i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla
data  del  6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa
vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto;
l'autorizzazione  o la registrazione semplificata di tali prodotti e'
rilasciata secondo la disciplina del presente decreto.
  2.  Ai  prodotti  di  cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, le
disposizioni previste dal titolo IX.
  3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale
e  preparati  secondo  un  metodo  omeopatico sono assimilabili, agli
effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.