Art. 20 Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare 1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza. 3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. 4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari). commi 1 - 5 (omissis). 6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».