Art. 20 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia  stabilisce,
anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i
compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi
di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via
esclusiva dai medesimi. 
  2.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
composizione  della  crisi  possono  essere  anche   svolti   da   un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
ovvero da un notaio, nominati dal  presidente  del  tribunale  o  dal
giudice da lui delegato. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia
sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e  delle
finalita'   sociali   della   medesima,   le   tariffe    applicabili
all'attivita' svolta  dai  professionisti,  da  porre  a  carico  dei
soggetti che ricorrono alla procedura. 
  3. Il professionista di cui al comma 2 e'  equiparato,  anche  agli
effetti penali, al componente dell'organismo  di  composizione  della
crisi. 
  4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una  relazione
annuale sullo stato di attuazione della presente legge. 
 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta il testo dell'articolo 28 del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942: 
              "Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore. 
              Possono essere  chiamati  a  svolgere  le  funzioni  di
          curatore: 
              a)  avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri   e
          ragionieri commercialisti; 
              b)  studi  professionali  associati  o   societa'   tra
          professionisti, sempre che i soci delle  stesse  abbiano  i
          requisiti professionali di cui alla  lettera  a).  In  tale
          caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
          designata la persona fisica responsabile della procedura; 
              c)   coloro   che   abbiano    svolto    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  in  societa'  per
          azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
          purche'   non   sia   intervenuta   nei   loro    confronti
          dichiarazione di fallimento. 
              Non possono essere  nominati  curatore  il  coniuge,  i
          parenti e gli affini entro il quarto grado del  fallito,  i
          creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso   al   dissesto
          dell'impresa   durante   i   due   anni   anteriori    alla
          dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si  trovi  in
          conflitto di interessi con il fallimento.".