Art. 20 
 
                              Funzioni 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta  alla  realizzazione
degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in  coerenza  con  gli
indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47  del
decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  in  legge  con
modificazioni dalla legge 4  aprile  2012,  n.  35,  e  con  l'Agenda
digitale europea. 
  2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni  dell'INDIRE
per quanto attiene il supporto  allo  sviluppo  dell'innovazione  del
piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche,  le  funzioni  di
coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate  a  DigitPA  dalla
normativa vigente e, in  particolare,  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto  dal
successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate all'Agenzia  per  la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo
1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266  e  le
funzioni  svolte  dal  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri.  L'Agenzia  assicura  il  coordinamento
informatico dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale,  in
attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  r),  della
Costituzione. 
  3. In particolare l'Agenzia: 
  a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle  tecnologie
dell'informazione e  della  comunicazione,  allo  scopo  di  favorire
l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione
della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN); 
  b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in  materia  di
omogeneita' dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di
tipo  aperto,  per  la   piena   interoperabilita'   e   cooperazione
applicativa tra i sistemi informatici della pubblica  amministrazione
e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea; 
  c) assicura l'uniformita' tecnica dei sistemi informativi  pubblici
destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo
livelli omogenei di qualita' e fruibilita' sul territorio  nazionale,
nonche' la piena integrazione a livello europeo; 
  d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione
dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi  compresa  la  fase
della  conservazione   sostitutiva,   accelerando   i   processi   di
informatizzazione  dei  documenti  amministrativi  e  promuovendo  la
rimozione  degli   ostacoli   tecnici   che   si   frappongono   alla
realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva
attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3
del Codice dell'amministrazione digitale; 
  e) vigila sulla qualita'  dei  servizi  e  sulla  razionalizzazione
della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa,
anche  mediante  la  collaborazione  inter-istituzionale  nella  fase
progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni  e
servizi, al  fine  di  realizzare  l'accelerazione  dei  processi  di
informatizzazione e risparmi di spesa; 
  f)  promuove  e  diffonde   le   iniziative   di   alfabetizzazione
informatica  rivolte  ai   cittadini,   nonche'   di   formazione   e
addestramento professionale destinate ai pubblici  dipendenti,  anche
mediante   intese   con   la   Scuola   Superiore   della    pubblica
amministrazione e il Formez, e il  ricorso  a  tecnologie  didattiche
innovative; 
  g)  effettua  il  monitoraggio   dell'attuazione   dei   piani   di
Information  and  Communication  Technology  (ICT)  delle   pubbliche
amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla
lettera  b),  sotto  il  profilo   dell'efficacia   ed   economicita'
proponendo agli organi di governo degli enti e,  ove  necessario,  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  i  conseguenti  interventi
correttivi. 
  4. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
affidate a Consip Spa le funzioni di cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera  c)  del  decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  177,
limitatamente alla formulazione dei pareri sulla congruita' economica
e tecnica degli interventi e dei contratti relativi  all'acquisizione
di  beni  e  servizi  informatici  e  telematici,   al   monitoraggio
dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti, nonche' le
funzioni di cui alla lettera d) e  quelle  di  cui  al  comma  3  del
medesimo articolo. 
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al  comma  4,  Consip
S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo  18,  comma  3,  del
decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177  e  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010.