Articolo 20 - Reati relativi alla pornografia infantile 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che vengano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali tenuti senza averne diritto: a. la produzione di pornografia infantile; b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile; c. diffondere o trasmettere pornografia infantile; d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile; e. il possesso di pornografia infantile; f. accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione a pornografia infantile. 2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "pornografia infantile" definisce ogni tipo di materiale che rappresenta visivamente un bambino che si da ad un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali. 3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. a e e alla produzione ed al possesso: - di materiale pornografico costituito esclusivamente di rappresentazioni simulate o immagini realistiche di bambino non esistente; - di materiale pornografico che coinvolge minori che abbiano raggiunto l'eta' fissata in applicazione all'articolo 18, paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte o possedute dagli stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato. 4. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. f.