(Convenzione-art. 20)
  Articolo 20 - Reati relativi alla pornografia infantile 
 
  1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per assicurare che vengano considerati reati penali i seguenti
comportamenti intenzionali tenuti senza averne diritto: 
    a. la produzione di pornografia infantile; 
    b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile; 
    c. diffondere o trasmettere pornografia infantile; 
    d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile; 
    e. il possesso di pornografia infantile; 
    f.  accedere   consapevolmente   e   attraverso   tecnologie   di
comunicazione e di informazione a pornografia infantile. 
  2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  l'espressione  "pornografia
infantile"  definisce  ogni  tipo  di   materiale   che   rappresenta
visivamente un bambino che si da  ad  un  comportamento  sessualmente
esplicito, reale  o  simulato,  o  qualsiasi  rappresentazione  degli
organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali. 
  3. Le Parti potranno riservarsi il diritto  di  non  applicare,  in
toto o in parte, il  paragrafo  1.  a  e  e  alla  produzione  ed  al
possesso: 
    -  di  materiale  pornografico   costituito   esclusivamente   di
rappresentazioni simulate  o  immagini  realistiche  di  bambino  non
esistente; 
    - di materiale pornografico  che  coinvolge  minori  che  abbiano
raggiunto l'eta' fissata in applicazione all'articolo  18,  paragrafo
2, quando tali immagini sono prodotte o possedute dagli  stessi,  con
il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato. 
  4. Le Parti potranno riservarsi il diritto  di  non  applicare,  in
toto o in parte, il paragrafo 1. f.