Art. 20 
 
  1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e'  sostituito  dai
seguenti: 
  «L'avviso  di  convocazione,   contenente   specifica   indicazione
dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno  cinque  giorni
prima della data fissata per  l'adunanza  in  prima  convocazione,  a
mezzo di posta raccomandata, posta  elettronica  certificata,  fax  o
tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del  luogo  e
dell'ora della riunione. In caso  di  omessa,  tardiva  o  incompleta
convocazione degli aventi diritto, la  deliberazione  assembleare  e'
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del  codice  su  istanza  dei
dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati. 
  L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi  nel  medesimo
giorno solare della prima. 
  L'amministratore ha facolta' di fissare piu'  riunioni  consecutive
in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un  unico  avviso  nel  quale  sono
indicate  le  ulteriori  date  ed  ore  di   eventuale   prosecuzione
dell'assemblea validamente costituitasi». 
 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta il testo del terzo comma,  dell'articolo  66
          delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  civile  e
          disposizioni transitorie, come modificato dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              "Art. 66. 
              (Omissis). 
              L'avviso   di   convocazione,   contenente    specifica
          indicazione dell'ordine del giorno, deve essere  comunicato
          almeno  cinque  giorni  prima  della   data   fissata   per
          l'adunanza  in  prima  convocazione,  a  mezzo   di   posta
          raccomandata, posta elettronica certificata, fax o  tramite
          consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e
          dell'ora della riunione.  In  caso  di  omessa,  tardiva  o
          incompleta   convocazione   degli   aventi   diritto,    la
          deliberazione   assembleare   e'   annullabile   ai   sensi
          dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
          assenti perche' non ritualmente convocati. 
              L'assemblea in seconda convocazione  non  puo'  tenersi
          nel medesimo giorno solare della prima. 
              L'amministratore ha facolta' di fissare  piu'  riunioni
          consecutive   in   modo   da   assicurare   lo   volgimento
          dell'assemblea in  termini  brevi,  convocando  gli  aventi
          diritto con un unico avviso  nel  quale  sono  indicate  le
          ulteriori   date   ed   ore   di   eventuale   prosecuzione
          dell'assemblea validamente costituitasi.".