Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge
5 ottobre  1993,  n.  398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

  1.   La   domanda  per  il  rilascio  del  permesso  di  costruire,
sottoscritta    da    uno   dei   soggetti   legittimati   ai   sensi
dell'articolo 11,  va  presentata  allo  sportello unico corredata da
un'attestazione   concernente  il  titolo  di  legittimazione,  dagli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano  i  presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte
II,   nonche'  da  un'autocertificazione  circa  la  conformita'  del
progetto  alle  norme  igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto
riguardi  interventi  di  edilizia residenziale ovvero la verifica in
ordine     a    tale    conformita'    non    comporti    valutazioni
tecnico-discrezionali.
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo  del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4  e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame  delle  domande  si  svolge  secondo  l'ordine cronologico di
presentazione.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della domanda, il
responsabile   del   procedimento   cura  l'istruttoria,  acquisisce,
avvalendosi  dello  sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonche' i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che
gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente
e,  valutata  la  conformita'  del  progetto  alla normativa vigente,
formula  una  proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione,  con  la  qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto.
  4.  Il  responsabile  del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del  rilascio  del  permesso  di  costruire  sia necessario apportare
modifiche  di  modesta  entitarispetto  al progetto originario, puo',
nello  stesso  termine  di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone  le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di  modifica  entro  il  termine  fissato  e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La  richiesta  di  cui  al  presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
  5.  Il  termine  di  cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta  dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di  documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e  che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
questa  non  possa  acquisire  autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia  a  decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
  6.    Nell'ipotesi    in   cui,   ai   fini   della   realizzazione
dell'intervento,  sia  necessario acquisire atti di assenso, comunque
denominati,  di  altre  amministrazioni,  diverse  da  quelle  di cui
all'articolo 5,  comma  3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater   della   legge   7 agosto   1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali,   si   applica   l'articolo 25   del  decreto  legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
  7.  Il  provvedimento  finale,  che  lo  sportello unico provvede a
notificare   all'interessato,   e'   adottato  dal  dirigente  o  dal
responsabile  dell'ufficio,  entro  quindici giorni dalla proposta di
cui  al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui
al  comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data
notizia  al  pubblico  mediante  affissione  all'albo  pretorio.  Gli
estremi  del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso  il  cantiere,  secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
  8.  I  termini  di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con  piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento.
  9.  Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
  10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche
al  procedimento  per il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli   strumenti   urbanistici,  a  seguito  dell'approvazione  della
deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
 
          Note all'art. 20:
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 5 della legge
          7 agosto 1990, n. 241:
              "Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
              "Art.   5.   -  1.  Il  dirigente  di  ciascuna  unita'
          organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  se'  o  ad altro
          dipendente  addetto  all'unita'  la  responsabilita'  della
          istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
          procedimento   nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
          provvedimento finale.
              2.  Fino  a quando non sia effettuata l'assegnazione di
          cui  al  comma  1,  e' considerato responsabile del singolo
          procedimento    il    funzionario    preposto    all'unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
              3.  L'unita'  organizzativa  competente e il nominativo
          del   responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai
          soggetti  di  cui  all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
          abbia interesse.".
              - Per  il  testo  degli  articoli  14,  14-bis, 14-ter,
          14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi nelle note
          all'art. 5.
              - Per  il  testo  dell'art.  25 del decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490, vedi nelle note all'art. 5.