Art. 20. 
 
  Le conclusioni della Commissione di  primo  grado  sono  comunicate
all'Alto Commissario ed  all'interessato.  E'  ammesso  ricorso,  nel
termine  di  tre  giorni  per  l'interessato,  di  Venti  per  l'Alto
Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente  del
Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati
dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a  riposo,  di
due funzionari  delle  Amministrazioni  centrali  e  di  due  membri,
designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. 
 
  Nelle stesse forme possono essere nominati membri  supplenti  e  la
Commissione puo' dividersi in sottocommissioni.