(Convenzione-Atto finale)
                             Atto finale 
 
  I Governi italiano e svizzero, animati dal desiderio di conchiudere 
una Convenzione in materia di assicurazioni sociali, hanno  designato
a tal fine rispettivamente quali loro rappresentanti: 
  Il Governo svizzero: 
    il signor A. Saxer, direttore dell'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali a Berna, Presidente della delegazione svizzera,
il signor H. Rothmsund, capo della Divisione della polizia del 
Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna, 
    il signor P. Binsvanger, caposezione presso l'Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali a Berna, 
    il signor A. Schlancer, caposezione presso l'Ufficio federale 
della industria delle arti e mestieri e del lavoro a Berna, 
    il signor.R. Bahrer, giurista presso il Dipartimento politico 
federale a Berna, 
    il signor J. C. de Bavier, addetto presso la Legazione di 
Svizzera a Roma, 
  Il Governo italiano: 
    il signor Egidio Reale, Inviato straordinario e Ministro 
plenipotenziario d'Italia, in Svizzera, 
    il signor C. Carloni, capo-divisione presso il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, 
    il signor R. Cerchione, viceconsole. 
  All'atto di firmare la Convenzione i plenipotenziari sottoscritti 
si sono accordati sulle  seguenti  dichiarazioni  che  formano  parte
integrante della Convenzione. 
 
                                 L. 
 
  1. A richiesta della delegazione italiana, la, delegazione svizzera 
dichiara che  in  Svizzera  l'assicurazione  contro  le  malattie  e'
disciplinata  dalla  legge  federale  sull'assicurazione  contro   le
malattie e gli infortuni del 13 giugno 1911 (legge  base),  la  quale
lascia ai Cantoni la competenza di  introdurre  sul  loro  territorio
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La Confederazione si
limitata  ad  assegnare  sovvenzioni  alle  casse   riconosciute.   I
lavoratori  italiani  occupati   in   Svizzera   non   sono   esclusi
dall'assicurazione facoltativa ed obbligatoria contro le  malattie  e
godono i medesimi diritti dei cittadini svizzeri. 
  La delegazione italiana, prendendo atto di tali dichiarazioni, 
riserva al Governo italiano la facolta' di ritornare sull'oggetto non
appena  la  legislazione  federale  avra'  introdotto  il   principio
dell'obbligatorieta'  dell'assicurazione  contro  le  malattie  e  la
tubercolosi. 
  2. A richiesta della delegazione svizzera, la delegazione italiana 
dichiara che la legislazione italiana sulle assicurazioni  contro  le
malattie e la tubercolosi  non  fa  alcuna  discriminazione  tra  gli
assicurati italiani e quelli svizzeri riguardo sia ai contributi  sia
alle prestazioni. 
 
                                 II 
 
  1. Le delegazioni svizzera e italiana constatano: 
    a) che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia riguardo 
all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori  contro  gli  infortuni
sono regolati dalla Convenzione  internazionale  del  1925)  (n.  19)
concernente  la  parita'  di  trattamento  ai  lavoratori  esteri   e
nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da  infortuni
del lavoro (Convenzione ratificata dall'Italia il  15  marzo  1928  e
dalla Svizzera il 1 febbraio 1929); 
    b) che i lavoratori italiani, vittime di un infortunio assicurato 
in Svizzera, conservano il loro diritto alle prestazioni dopo il loro
ritorno in Italia qualora l'autorizzazione di farsi curare in  Italia
sia stata  loro  accordata  anticipatamente  dall'Istituto  nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna, e cio'  per
tutta la durata autorizzata da (letto Istituto. 
  2. La delegazione svizzera non vedendo la possibilita' di 
rinunciare alla riduzione del 25  per  cento  prevista  nell'art.  90
della legge federale sull'assicurazione  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, la delegazione italiana riserva  al  Governo  italiano  la
facolta' di ritornare su tale  oggetto  non  appena  la  legislazione
italiana avra' introdotto il principio della  copertura  del  rischio
degli infortuni non professionali. 
 
                                III. 
 
  Le delegazioni svizzera e italiana constatano in materia di 
assicurazione contro la disoccupazione: 
    1) che il trattamento dei lavoratori italiani stabilitisi in 
Svizzera nonche' dei lavora tori svizzeri stabilitisi  in  Italia  e'
prescritto dall'art. 3 della Convenzione  internazionale  adottata  a
Washington dalla Conferenza internazionale del lavoro (1919) e  dalla
dichiarazione di Roma del 9 febbraio 1927; 
    2) che, di conseguenza, qualora le condizioni richieste dalla 
legislazione federale o italiana siano adempite, non e' fatta  alcuna
discriminazione in Svizzera o in Italia tra i lavoratori svizzeri e i
lavoratori italiani. 
 
                                 IV. 
 
  A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera 
dichiara che in materia di assegni familiari, solo la concessione  di
assegni ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna e' regolata
dalla legislazione federale.  Per  contro  in  alcuni  Cantoni  e  in
diversi  gruppi  professionali  i  salariati  fruiscono  di   assegni
familiari in virtu' della legislazione cantonale o di accordi tra  le
organizzazioni di datori di lavoro e d'impiegati od operai. 
  La delegazione italiana riserva al Governo italiano la facolta' di 
ritornare sull'oggetto allorquando la Confederazione avra' legiferato
in questa materia. 
 
                                 V. 
 
  1. Le delegazioni svizzera e italiana constatano che in materia di 
assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non e'  stato  loro
possibile di addivenire ad  un'intesa  quanto  all'equivalenza  delle
legislazioni svizzera e italiana ai sensi degli  articoli  18,  terzo
capoverso, e  40  della  legge  federale  sull'assicurazione  per  la
vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946. 
  La delegazione italiana fa ogni riserva in favore del Governo 
italiano quanto alla facolta', di ritornare sull'oggetto  non  appena
la legislazione italiana concernente tale materia avra' fornito nuovi
elementi riguardanti l'equivalenza. 
  2. La delegazione italiana avendo domandato che rendite transitorie 
siano concesse ai cittadini  italiani  in  Svizzera,  la  delegazione
svizzera dichiara di non poter accettare tale domanda, in  quanto  le
rendite transitorie sono  riservate  dalla  legge  svizzera  ai  soli
cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera. 
  La delegazione italiana esprime il desiderio che indennita' uniche 
o periodiche siano accordate dalle fondazioni "Pro  Senectute",  "Pro
Juventut" o altra, ai cittadini italiani  nell'indigenza  domiciliati
in Svizzera (vecchi, vedove, orfani), che non hanno alcun diritto  ad
una rendita. 
  3. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera, 
precisa che  per  agevolazione  uell'"assicurazione  facoltativa"  ai
sensi dell'art. 5 della Convenzione del 4 aprile 1949  relativa  alle
assicurazioni sociali essa intende principalmente: 
    a) che il Governo italiano non frapponga alcun ostacolo 
all'applicazione     delle     prescrizioni     federali     relative
all'assicurazione  facoltativa,   per   quanto   dette   prescrizioni
concernono i cittadini svizzeri abitanti in Italia; 
    b) che il Governo italiano incoraggi, nella misura del possibile, 
le autorita' fiscali e i datori di lavoro italiani  a  rilasciare  ai
cittadini svizzeri assicurati facoltativamente le attestazioni che le
autorita' diplomatiche o consolari  svizzere  potessero  domandare  a
detti cittadini al fine di applicare l'assicurazione facoltativa. 
 
                                 VI. 
 
  La delegazione italiana avendo proposto che i Governi svizzero e 
italiano s'impegnino ad applicare in materia di assicurazioni sociali
ai cittadini svizzeri in Italia e ai cittadini italiani  in  Svizzera
il regime di cui beneficiano o beneficeranno in avvenire i  cittadini
della nazione piu' favorita, la delegazione svizzera dichiara di  non
poter accettare, nello stato attuale, siffatta domanda. 
 
                                VII. 
 
  Le delegazioni italiana e svizzera sono d'accordo che la 
Convenzione conchiusa il 4 aprile 1949  relativa  alle  assicurazioni
sociali si applica, con riserva delle dichiarazioni precedenti  fatte
dalla delegazione italiana parimente a tutti gli atti legislativi e a
tutte le ordinanze che modificheranno o completeranno le legislazioni
enumerate nell'art. 1 di detta Convenzione. 
 
  Fatto a Berna in duplice esemplare il 4 aprile 1943. 
    

                           Per l'Italia
                            EGIDIO REALE

                           Per la Svizzera
                              A. SAXER 
    
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                               SFORZA