Atto finale I Governi italiano e svizzero, animati dal desiderio di conchiudere una Convenzione in materia di assicurazioni sociali, hanno designato a tal fine rispettivamente quali loro rappresentanti: Il Governo svizzero: il signor A. Saxer, direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, Presidente della delegazione svizzera, il signor H. Rothmsund, capo della Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna, il signor P. Binsvanger, caposezione presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, il signor A. Schlancer, caposezione presso l'Ufficio federale della industria delle arti e mestieri e del lavoro a Berna, il signor.R. Bahrer, giurista presso il Dipartimento politico federale a Berna, il signor J. C. de Bavier, addetto presso la Legazione di Svizzera a Roma, Il Governo italiano: il signor Egidio Reale, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Italia, in Svizzera, il signor C. Carloni, capo-divisione presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il signor R. Cerchione, viceconsole. All'atto di firmare la Convenzione i plenipotenziari sottoscritti si sono accordati sulle seguenti dichiarazioni che formano parte integrante della Convenzione. L. 1. A richiesta della delegazione italiana, la, delegazione svizzera dichiara che in Svizzera l'assicurazione contro le malattie e' disciplinata dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 13 giugno 1911 (legge base), la quale lascia ai Cantoni la competenza di introdurre sul loro territorio l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La Confederazione si limitata ad assegnare sovvenzioni alle casse riconosciute. I lavoratori italiani occupati in Svizzera non sono esclusi dall'assicurazione facoltativa ed obbligatoria contro le malattie e godono i medesimi diritti dei cittadini svizzeri. La delegazione italiana, prendendo atto di tali dichiarazioni, riserva al Governo italiano la facolta' di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione federale avra' introdotto il principio dell'obbligatorieta' dell'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi. 2. A richiesta della delegazione svizzera, la delegazione italiana dichiara che la legislazione italiana sulle assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi non fa alcuna discriminazione tra gli assicurati italiani e quelli svizzeri riguardo sia ai contributi sia alle prestazioni. II 1. Le delegazioni svizzera e italiana constatano: a) che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia riguardo all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni sono regolati dalla Convenzione internazionale del 1925) (n. 19) concernente la parita' di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro (Convenzione ratificata dall'Italia il 15 marzo 1928 e dalla Svizzera il 1 febbraio 1929); b) che i lavoratori italiani, vittime di un infortunio assicurato in Svizzera, conservano il loro diritto alle prestazioni dopo il loro ritorno in Italia qualora l'autorizzazione di farsi curare in Italia sia stata loro accordata anticipatamente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna, e cio' per tutta la durata autorizzata da (letto Istituto. 2. La delegazione svizzera non vedendo la possibilita' di rinunciare alla riduzione del 25 per cento prevista nell'art. 90 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la delegazione italiana riserva al Governo italiano la facolta' di ritornare su tale oggetto non appena la legislazione italiana avra' introdotto il principio della copertura del rischio degli infortuni non professionali. III. Le delegazioni svizzera e italiana constatano in materia di assicurazione contro la disoccupazione: 1) che il trattamento dei lavoratori italiani stabilitisi in Svizzera nonche' dei lavora tori svizzeri stabilitisi in Italia e' prescritto dall'art. 3 della Convenzione internazionale adottata a Washington dalla Conferenza internazionale del lavoro (1919) e dalla dichiarazione di Roma del 9 febbraio 1927; 2) che, di conseguenza, qualora le condizioni richieste dalla legislazione federale o italiana siano adempite, non e' fatta alcuna discriminazione in Svizzera o in Italia tra i lavoratori svizzeri e i lavoratori italiani. IV. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera dichiara che in materia di assegni familiari, solo la concessione di assegni ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna e' regolata dalla legislazione federale. Per contro in alcuni Cantoni e in diversi gruppi professionali i salariati fruiscono di assegni familiari in virtu' della legislazione cantonale o di accordi tra le organizzazioni di datori di lavoro e d'impiegati od operai. La delegazione italiana riserva al Governo italiano la facolta' di ritornare sull'oggetto allorquando la Confederazione avra' legiferato in questa materia. V. 1. Le delegazioni svizzera e italiana constatano che in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non e' stato loro possibile di addivenire ad un'intesa quanto all'equivalenza delle legislazioni svizzera e italiana ai sensi degli articoli 18, terzo capoverso, e 40 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946. La delegazione italiana fa ogni riserva in favore del Governo italiano quanto alla facolta', di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione italiana concernente tale materia avra' fornito nuovi elementi riguardanti l'equivalenza. 2. La delegazione italiana avendo domandato che rendite transitorie siano concesse ai cittadini italiani in Svizzera, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare tale domanda, in quanto le rendite transitorie sono riservate dalla legge svizzera ai soli cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera. La delegazione italiana esprime il desiderio che indennita' uniche o periodiche siano accordate dalle fondazioni "Pro Senectute", "Pro Juventut" o altra, ai cittadini italiani nell'indigenza domiciliati in Svizzera (vecchi, vedove, orfani), che non hanno alcun diritto ad una rendita. 3. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera, precisa che per agevolazione uell'"assicurazione facoltativa" ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali essa intende principalmente: a) che il Governo italiano non frapponga alcun ostacolo all'applicazione delle prescrizioni federali relative all'assicurazione facoltativa, per quanto dette prescrizioni concernono i cittadini svizzeri abitanti in Italia; b) che il Governo italiano incoraggi, nella misura del possibile, le autorita' fiscali e i datori di lavoro italiani a rilasciare ai cittadini svizzeri assicurati facoltativamente le attestazioni che le autorita' diplomatiche o consolari svizzere potessero domandare a detti cittadini al fine di applicare l'assicurazione facoltativa. VI. La delegazione italiana avendo proposto che i Governi svizzero e italiano s'impegnino ad applicare in materia di assicurazioni sociali ai cittadini svizzeri in Italia e ai cittadini italiani in Svizzera il regime di cui beneficiano o beneficeranno in avvenire i cittadini della nazione piu' favorita, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare, nello stato attuale, siffatta domanda. VII. Le delegazioni italiana e svizzera sono d'accordo che la Convenzione conchiusa il 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali si applica, con riserva delle dichiarazioni precedenti fatte dalla delegazione italiana parimente a tutti gli atti legislativi e a tutte le ordinanze che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nell'art. 1 di detta Convenzione. Fatto a Berna in duplice esemplare il 4 aprile 1943. Per l'Italia EGIDIO REALE Per la Svizzera A. SAXER Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA