Art. 20. 
 
  1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo  parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in
cui  la  domanda  di  rilascio  di   una   autorizzazione,   licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato,  cui  sia  subordinato  lo  svolgimento  di  un'attivita'
privata,  si  considera  accolta   qualora   non   venga   comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine  fissato
per categorie di atti, in relazione alla complessita' del  rispettivo
procedimento,  dal  medesimo  predetto  regolamento.  In  tali  casi,
sussistendone le ragioni  di  pubblico  interesse,  l'amministrazione
competente puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formato,
salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare  i
vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 
  2. Ai fini dell'adozione del regolamento di  cui  al  comma  1,  il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di  Stato  deve
essere reso entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso  tale
termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 
  3.  Restano  ferme  le   disposizioni   attualmente   vigenti   che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti  a  quelle  previste  dal
presente articolo. 
 
          Nota all'art. 20: 
             - Per il comma 2 dell'art.  17  della  citata  legge  n.
          400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.