Art. 20. 1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. 2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unita' sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. 3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneita', deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.