ART. 20. 
                           Norme di rinvio 
 
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai
parchi  marini  si  applicano  le  disposizioni  relative  ai  parchi
nazionali. Alle riserve  marine  si  applicano  le  disposizioni  del
titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in  contrasto  con
le disposizioni della presente legge.