Art. 20. 
Prove  d'esame  nei  concorsi  pubblici  e  per  l'abilitazione  alle
                             professioni 
1. La persona handicappata sostiene le  prove  d'esame  nei  concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap. 
2. Nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  all'esame  per
l'abilitazione alle  professioni  il  candidato  specifica  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi.