Art. 20 Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni effettuate 1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materie radioattive, e' tenuto a registrare tutti gli atti di commercio relativi alle stesse, con l'indicazione dei contraenti. 2. Il riepilogo degli atti di commercio effettuati deve essere comunicato all'ANPA. 3. Ai fini delle presenti disposizioni, per atto di commercio si intende qualsiasi cessione, ancorche' gratuita, operata nell'ambito dell'attivita' commerciale. 4. Con il decreto di cui all'articolo 18 sono indicate le modalita' di registrazione, nonch le modalita' ed i termini per l'invio del riepilogo. Particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 23. 5. La registrazione di cui al comma 1, ove contenga anche le informazioni richieste per quella prevista all'articolo 22, comma 3, e' sostitutiva di quest'ultima. A tale fine, con il decreto di cui al comma 4, sono indicate le modalita' di registrazione per questi casi.