Art. 20
                Registro delle operazioni commerciali
               e riepilogo delle operazioni effettuate

  1.  Chiunque  importa  o  produce  a  fini  commerciali, o comunque
esercita  commercio  di  materie  radioattive, e' tenuto a registrare
tutti  gli  atti di commercio relativi alle stesse, con l'indicazione
dei contraenti.
  2.  Il  riepilogo  degli  atti  di commercio effettuati deve essere
comunicato all'ANPA.
  3.  Ai  fini  delle presenti disposizioni, per atto di commercio si
intende  qualsiasi  cessione, ancorche' gratuita, operata nell'ambito
dell'attivita' commerciale.
  4. Con il decreto di cui all'articolo 18 sono indicate le modalita'
di  registrazione,  nonch  le  modalita' ed i termini per l'invio del
riepilogo.  Particolari  disposizioni possono essere formulate per le
materie di cui all'articolo 23.
  5.  La  registrazione  di  cui  al  comma  1, ove contenga anche le
informazioni  richieste per quella prevista all'articolo 22, comma 3,
e' sostitutiva di quest'ultima. A tale fine, con il decreto di cui al
comma 4, sono indicate le modalita' di registrazione per questi casi.