Art. 20
   (Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio)
1.  L'articolo  6  del decreto del Presidente della Repubblica n. 128
   del 1959 e' sostituito dal seguente:
                             "Articolo 6
   1. Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso
      delle capacita' e delle competenze necessarie all'esercizio  di
      tale   incarico   sotto   la   cui   responsabilita'   ricadono
      costantemente i luoghi di lavoro.
   2. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare  e  far
      osservare  le disposizioni normative e regolamentari in materia
      di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori."
2. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  128
   del 1959 e' sostituito dal seguente:
                            "Articolo 27
   1. In tutte le attivita' estrattive il direttore responsabile deve
      essere  laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della
      professione.
   2. Nelle attivita' estrattive, per luoghi di lavoro che  impiegano
      complessivamente  fino a 15 addetti nel turno piu' numeroso, il
      direttore responsabile  puo'  essere  in  possesso  di  diploma
      universitario  in Ingegneria Ambiente-Risorse o equipollente, o
      il diploma di perito minerario o equipollente.
   3. Nelle attivita' di cui al comma 2, con l'esclusione  di  quelle
      condotte  mediante perforazione, puo' essere nominato direttore
      responsabile chi disponga di  diploma  in  discipline  tecniche
      industriali,  purche'  in  possesso di formazione specifica nel
      settore di cui  e'  responsabile,  acquisita  a  seguito  della
      frequenza e del superamento di corsi.
   4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
      dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
      della  previdenza  sociale,  sentita  la Commissione consultiva
      permanente di cui all'articolo 26 del  decreto  legislativo  n.
      626  del  1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi
      di cui al comma 3."
3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.
4. Il direttore  responsabile,  nella  pianificazione  dell'attivita'
   lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.
5.  Per  tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare
   designa, all'atto della denuncia di esercizio, i  sorveglianti  in
   possesso delle capacita' e delle competenze necessarie.
6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.
7.  Il  comma  1  dell'articolo  50  del decreto del Presidente della
   Repubblica n. 128  del  1959  si  applica  a  tutte  le  attivita'
   estrattive di cui al titolo III.
8.  Il  titolare  attesta  e  specifica,  all'atto  della denuncia di
   esercizio, il  possesso  dei  requisiti  da  parte  del  direttore
   responsabile e dei sorveglianti.
9.  Il  titolare  puo'  assumere  egli  stesso i compiti di direttore
   responsabile qualora sia in possesso dei requisiti.
10. Il titolare puo' assumere egli stesso i compiti  di  sorvegliante
    qualora  sia  in  possesso  delle  capacita'  e  delle competenze
    necessarie.
11. Nell'intestazione del Titolo  II  del  Capo  I  del  decreto  del
    Presidente   della   Repubblica   n.  128  del  1959,  le  parole
    "DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MINIERE" sono soppresse e  l'articolo
    24 dello stesso decreto e' sostituito dal seguente:
                            "Articolo 24
   1.  I  lavori  che  hanno  luogo nelle attivita' estrattive devono
      essere denunciati all'autorita' di vigilanza competente  almeno
      otto giorni prima dell'inizio o delle ripresa.
   2.  La  denuncia e' fatta dal titolare o da un suo procuratore con
      lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare,
      per ogni luogo di lavoro:
      a) gli estremi del titolo minerario  o  dell'autorizzazione  di
         cava;
      b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in
         sotterraneo;
      c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
      d)  il  nome,  cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori,
         per ciascun turno.
   3. Nel  caso  di  societa'  regolarmente  costituite  deve  essere
      indicato il legale rappresentante.
   4.  Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un
      domicilio speciale."
12. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.  128
    del 1959 e' sostituito dal seguente:
                            "Articolo 25
   1. Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e
      per  i  sorveglianti  debbono  essere denunciate entro 8 giorni
      all'autorita' di vigilanza competente.
   2. Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore
      a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma  debbono  risultare
      da   un  ordine  di  servizio  del  titolare  o  del  direttore
      responsabile."
13. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.  128
    del 1959 e' sostituito dal seguente:
                            "Articolo 26
   1.  Le  qualifiche  attribuite  al  direttore  responsabile   e ai
      sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultare accettate
      dai singoli interessati mediante controfirma  apposta  all'atto
      di denuncia."
14.  L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128
    del 1959 e' sostituito dal seguente:
                            "Articolo 28
   1. Per le attivita' estrattive  relative  a  minerali  di  seconda
      categoria  la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le
      eventuali variazioni di  cui  all'articolo  25  sono  trasmesse
      anche  al  Comune  ove  i  lavori  si svolgono mediante lettera
      raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  Quando  la  cava  dia  tenuta  in  esercizio  da  persone  non
      regolarmente costituite in societa', deve  essere  nominato  un
      rappresentante  ai  fini  del  presente  decreto  e  di tutti i
      rapporti in  genere  con  l'autorita'  mineraria.  Qualora  gli
      interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un
      termine  di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica
      la procedura prevista dall'articolo  28,  comma  3,  del  regio
      decreto 29 luglio 1927, n.  1443."
15.  I  commi  primo  e  secondo  dell'articolo  6  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono  sostituito  dai
    seguenti:
      "Il  titolare  di un permesso di prospezione, di un permesso di
      ricerca; o di  una  concessione  di  coltivazione  che  intenda
      svolgere  lavori  di  prospezione  deve  presentare denuncia di
      esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24,  comma
      1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
      n. 128.
      La denuncia e' fatta secondo le modalita' di  cui  all'articolo
      24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128
      del 1959.".
16.  I  commi  terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 del decreto del
    Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono soppressi.
17. I  commi  settimo  e  ottavo  dell'articolo  6  del  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica n. 886 del 1979 sono sostituiti dai
    seguenti:
      " Le sostituzioni del direttore  responsabile  sono  denunciate
      nei  modi  e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del
      Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
      Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei
      termini di cui all'articolo 24 e 25 del decreto del  Presidente
      della Repubblica n. 128 del 1959."
18.  Il  comma primo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 886 del 1979 e' sostituito dal seguente:
      "Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di
      coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori
      di ricerca o di coltivazione nei modi  e  nei  termini  di  cui
      all'articolo 6."