Art. 20.
                     (Regolamento di esecuzione)
1.  Entro  centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1,   sono   emanate,   sentita  la  Conferenza  unificata,  norme  di
esecuzione,  aventi  carattere generale, cui le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni
della presente legge.