Art. 20 
 
Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei
                             carburanti 
 
  1. (( All'articolo 28 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, )) le parole «in misura non  eccedente  il  venticinque  per
cento dell'ammontare complessivo del fondo  annualmente  consolidato»
sono abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle
parole «tre  esercizi  annuali»  e  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da
emanare entro il 30 giugno 2012, e'  determinata  l'entita'  sia  dei
contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al  fondo
di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre  anni,
articolandola in una  componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di
impianto e in una variabile in funzione dei  litri  erogati,  tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza».