(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                   Senato Accademico: Composizione 
 
    1. Il Senato Accademico e' cosi' costituito: 
    a) il Rettore, che lo presiede; 
    b)  diciassette  docenti,  di  cui  almeno  sette  Direttori   di
Dipartimento,  eletti  con  votazione  unica  secondo   un   criterio
proporzionale alla numerosita' di  ciascuna  Facolta',  definito  nel
Regolamento generale di Ateneo; 
    c) due rappresentanti del ruolo dei professori di seconda  fascia
eletti dagli stessi; 
    d) due rappresentanti del  ruolo  dei  ricercatori  eletti  dagli
stessi; 
    e) cinque rappresentanti eletti dagli studenti; 
    f)     tre     rappresentanti      eletti      dal      personale
tecnico-amministrativo. 
    2.  Le  procedure  elettorali  sono  stabilite  dal   Regolamento
generale di Ateneo. 
    3. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il  Prorettore
e, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore generale. 
    4. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in  carica
tre anni fatta eccezione per i  rappresentanti  degli  studenti,  che
durano in carica due anni; il mandato e' rinnovabile consecutivamente
per una sola volta. 
    5. I  componenti  del  Senato  Accademico  decadono  qualora  non
partecipino ad almeno tre sedute consecutive. 
    6. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno una volta
ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.