Art. 20 
 
 
                              Funzioni 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta  alla  realizzazione
degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in  coerenza  con  gli
indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47  del
decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  in  legge  con
modificazioni dalla legge 4  aprile  2012,  n.  35,  e  con  l'Agenda
digitale europea. 
  2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni  dell'INDIRE
per quanto attiene il supporto  allo  sviluppo  dell'innovazione  del
piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche,  le  funzioni  di
coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate  a  DigitPA  dalla
normativa vigente e, in  particolare,  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto  dal
successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate all'Agenzia  per  la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo
1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266  e  le
funzioni  svolte  dal  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri.  ((  L'Agenzia  svolge,  altresi',  le
funzioni  dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento  del
personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie  dell'informazione,  necessario  allo  svolgimento
delle funzioni di cui  al  precedente  periodo.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico provvede alla riduzione delle  strutture  e  delle
dotazioni organiche in  misura  corrispondente  alle  funzioni  e  al
personale  effettivamente  trasferito   all'Agenzia   )).   L'Agenzia
assicura il coordinamento informatico  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettera r), della Costituzione. 
  3. ((  In  particolare  l'Agenzia  esercita  le  sue  funzioni  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la
diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la
spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia: 
  a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle  tecnologie
dell'informazione e  della  comunicazione,  allo  scopo  di  favorire
l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo  sviluppo  e
l'accelerazione della diffusione  delle  Reti  di  nuova  generazione
(NGN); 
  b) detta indirizzi, regole tecniche e linee  guida  in  materia  di
sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure
e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da  assicurare  anche
la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra  i  sistemi
informatici della pubblica amministrazione e tra questi e  i  sistemi
dell'Unione europea; 
  c) assicura l'omogeneita',  mediante  il  necessario  coordinamento
tecnico,  dei  sistemi  informativi  pubblici  destinati  ad  erogare
servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi  di
qualita' e fruibilita' sul territorio  nazionale,  nonche'  la  piena
integrazione a livello europeo; 
  d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione
dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi  compresa  la  fase
della  conservazione   sostitutiva,   accelerando   i   processi   di
informatizzazione  dei  documenti  amministrativi  e  promuovendo  la
rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e  organizzativi  che  si
frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale  e  alla
piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso  delle  tecnologie,
previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  e) vigila sulla qualita'  dei  servizi  e  sulla  razionalizzazione
della spesa in  materia  informatica,  anche  in  collaborazione  con
CONSIP Spa e SOGEI Spa; 
  f)  promuove  e  diffonde   le   iniziative   di   alfabetizzazione
informatica  rivolte  ai   cittadini,   nonche'   di   formazione   e
addestramento professionale destinate ai pubblici  dipendenti,  anche
mediante   intese   con   la   Scuola   superiore   della    pubblica
amministrazione e il Formez, e il  ricorso  a  tecnologie  didattiche
innovative,  nell'ambito  delle  dotazioni  finanziarie  disponibili,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione  dei
piani  di  Information  and  Communication  Technology  (ICT)   delle
pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza  delle  prescrizioni
di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita'
e qualita' delle realizzazioni, proponendo  agli  organi  di  governo
degli enti  e,  ove  necessario,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche'  segnalando  alla
Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale; 
  h)  svolge  attivita'  di  progettazione  e   coordinamento   delle
iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale,  anche  a
carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi
in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese; 
  i)  costituisce  autorita'  di  riferimento  nazionale  nell'ambito
dell'Unione europea e  internazionale;  partecipa  all'attuazione  di
programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti
di   finanziamento   finalizzate   allo   sviluppo   della   societa'
dell'informazione; 
  l)   adotta   indirizzi   e   formula   pareri   facoltativi   alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica  dei  contratti
relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici,
anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi; 
  m)  promuove,  anche  a  richiesta  di  una  delle  amministrazioni
interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati
alla creazione di strutture tecniche condivise per  aree  omogenee  o
per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti  operativi  e  al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della  piena  integrazione  e
cooperazione  applicativa  tra  i   sistemi   informativi   pubblici,
vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi )). 
  4. (( Dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto  sono  affidate  alla  societa'  CONSIP  Spa  le
attivita' amministrative, contrattuali e strumentali gia'  attribuite
a DigitPA ai fini della realizzazione  e  gestione  dei  progetti  in
materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3 )). 
  5.  ((  L'Agenzia  svolge  le  funzioni  assegnate  attenendosi  al
principio dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione  della  spesa  in
materia informatica, al  fine  di  ottenere  significativi  risparmi,
comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa  non
inferiore  a  12  milioni  di  euro  all'anno  rispetto  alla   spesa
complessiva affrontata dalle amministrazioni  pubbliche  nel  settore
informatico nell'anno 2012 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n.5, convertito in legge  con  modificazioni
          dalla legge 4 aprile 2012, n.35  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9  febbraio  2012,  n.  33,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 47 Agenda digitale italiana 
              1. Nel quadro delle  indicazioni  dell'agenda  digitale
          europea,  di  cui  alla  comunicazione  della   Commissione
          europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010,  il
          Governo    persegue    l'obiettivo    prioritario     della
          modernizzazione dei rapporti tra pubblica  amministrazione,
          cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
          favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
          digitali   innovativi,   a    potenziare    l'offerta    di
          connettivita' a larga  banda,  a  incentivare  cittadini  e
          imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere  la
          crescita di capacita' industriali adeguate a  sostenere  lo
          sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e  la  semplificazione,  il  Ministro   per   la   coesione
          territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e' istituita una cabina di regia per  l'attuazione
          dell'agenda digitale italiana, coordinando  gli  interventi
          pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni,
          province autonome ed  enti  locali.  All'istituzione  della
          cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              2-bis.  La  cabina  di  regia  di  cui  al   comma   2,
          nell'attuare l'agenda digitale italiana  nel  quadro  delle
          indicazioni sancite dall'agenda digitale europea,  persegue
          i seguenti obiettivi: 
              a) realizzazione delle  infrastrutture  tecnologiche  e
          immateriali  al  servizio  delle  «comunita'  intelligenti»
          (smart communities), finalizzate a soddisfare la  crescente
          domanda di servizi digitali in settori quali la  mobilita',
          il  risparmio  energetico,   il   sistema   educativo,   la
          sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; 
              b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
          quale modello di valorizzazione del patrimonio  informativo
          pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; 
              c) potenziamento delle applicazioni di  amministrazione
          digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
          cittadini e alle imprese, per  favorire  la  partecipazione
          attiva degli stessi alla vita  pubblica  e  per  realizzare
          un'amministrazione aperta e trasparente; 
              d) promozione  della  diffusione  e  del  controllo  di
          architetture di  cloud  computing  per  le  attivita'  e  i
          servizi delle pubbliche amministrazioni; 
              e) utilizzazione degli acquisti pubblici  innovativi  e
          degli appalti  pre-commerciali  al  fine  di  stimolare  la
          domanda di beni e servizi innovativi basati  su  tecnologie
          digitali; 
              f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
          internet in grandi spazi pubblici collettivi quali  scuole,
          universita', spazi urbani e locali pubblici in genere; 
              g)  investimento  nelle  tecnologie  digitali  per   il
          sistema scolastico e  universitario,  al  fine  di  rendere
          l'offerta educativa e formativa coerente con i  cambiamenti
          in atto nella societa'; 
              h) consentire  l'utilizzo  dell'infrastruttura  di  cui
          all'art. 81, comma 2-bis, del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei
          cittadini delle proprie posizioni debitorie  nei  confronti
          dello Stato da parte  delle  banche  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art.  2,  comma  2,  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo  n.  82  del  2005,  e
          successive modificazioni; 
              i)  individuare  i  criteri,  i  tempi  e  le  relative
          modalita'  per  effettuare  i   pagamenti   con   modalita'
          informatiche nonche' le modalita' per il  riversamento,  la
          rendicontazione da parte  del  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento e  l'interazione  tra  i  sistemi  e  i  soggetti
          coinvolti nel pagamento, anche individuando il  modello  di
          convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
          per effettuare il pagamento. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano, ove  possibile  tecnicamente  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
          o indirettamente aumenti di costi a  carico  degli  utenti,
          anche  ai  soggetti  privati  preposti   all'esercizio   di
          attivita' amministrative. 
              2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
          1 e al fine di garantire la massima  concorrenzialita'  nel
          mercato  delle  telecomunicazioni,  in  linea  con   quanto
          previsto  dall'art.  34,   comma   3,   lettera   g),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto,  secondo  le
          procedure   previste   dalla   direttiva   2002/21/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,  come
          modificata  dalla  direttiva  2009/140/CE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le
          misure idonee a: 
              a)  assicurare  l'offerta   disaggregata   dei   prezzi
          relativi all'accesso all'ingrosso  alla  rete  fissa  e  ai
          servizi accessori, in modo che il prezzo  del  servizio  di
          accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi  separatamente
          il costo della prestazione dell'affitto della  linea  e  il
          costo delle attivita'  accessorie,  quali  il  servizio  di
          attivazione  della  linea   stessa   e   il   servizio   di
          manutenzione correttiva; 
              b) rendere possibile, per  gli  operatori  richiedenti,
          acquisire tali servizi anche da imprese terze  operanti  in
          regime di concorrenza  sotto  la  vigilanza  e  secondo  le
          modalita' indicate  dall'Autorita'  medesima,  assicurando,
          comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione  del
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno
          2009,  n.  69),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 2009, n. 290: 
              «Art. 3 Funzioni 
              1. Al fine di conseguire le finalita' di  cui  all'art.
          2,  DigitPA  opera,   nell'ambito   delle   direttive   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato, ed in coerenza con il Piano  ICT  nella  pubblica
          amministrazione centrale, di  cui  all'art.  22,  comma  1,
          sulla base di un Piano triennale per la  programmazione  di
          propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente,  nel
          quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento
          dei  risultati  attesi,  le  risorse  umane  e  finanziarie
          necessarie al fine. Il Piano  triennale  e'  approvato  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro   delegato,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti
          funzioni: 
              a) funzioni di consulenza e proposta.  L'Ente  fornisce
          assistenza tecnica, anche nella  elaborazione  di  studi  e
          schemi di atti normativi, al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri o al  Ministro  da  lui  delegato  in  materia  di
          amministrazione digitale; in coerenza  con  le  indicazioni
          della   Conferenza   unificata,   fornisce   collaborazioni
          tecniche e consulenza tecnica  alle  regioni  e  agli  enti
          locali  in  materia  di  innovazione   tecnologica   e   di
          informatizzazione,  anche  per  l'utilizzo  delle  relative
          risorse  finanziarie  pubbliche;  propone,  ai  fini  della
          pianificazione triennale dell'ICT,  iniziative  finalizzate
          alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT;
          svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attivita'
          di supporto, consulenza e  assistenza  per  amministrazioni
          pubbliche  ed  organismi   di   diritto   pubblico,   anche
          prevedendo il ristoro dei costi sostenuti; 
              b) funzioni di emanazione di regole, standard  e  guide
          tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto  di
          norme. L'Ente  fissa  regole  tecniche,  standard  e  guide
          tecniche, anche attraverso  atti  amministrativi  generali;
          rende  pareri  su  atti   normativi   nei   casi   previsti
          dall'ordinamento; opera come  autorita'  di  certificazione
          della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di  elenchi
          e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce
          all'attuazione  di  iniziative   volte   all'attivita'   di
          informatizzazione della normativa statale vigente; 
              c)  funzioni  di  valutazione,  di  monitoraggio  e  di
          coordinamento. L'Ente formula pareri  alle  amministrazioni
          sulla coerenza strategica e sulla  congruita'  economica  e
          tecnica  degli  interventi   e   dei   contratti   relativi
          all'acquisizione  di   beni   e   servizi   informatici   e
          telematici,  anche  ai  sensi  del  comma  3,  e   monitora
          l'esecuzione degli interventi  e  dei  contratti  suddetti;
          svolge attivita' di monitoraggio dell'attuazione dei  piani
          di  ICT  delle  pubbliche  amministrazioni;  coordina,  ove
          richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e  ne
          verifica i  risultati  sotto  il  profilo  dell'efficienza,
          efficacia e  qualita'  dei  sistemi  informativi;  effettua
          valutazioni,  preventive  e  successive,  sull'impatto   di
          iniziative innovative nel settore dell'ICT; 
              d)  funzioni  di   predisposizione,   realizzazione   e
          gestione di interventi e progetti di  innovazione.  DigitPA
          propone  progetti  in  tema  di  amministrazione  digitale;
          realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti
          terzi,  specifici  progetti  in  tema  di   amministrazione
          digitale   ad   esso   assegnati;   effettua,   anche    in
          partenariato, attivita'  di  studio,  ricerca,  sviluppo  e
          sperimentazione  in  materia  di   ICT,   relazionando   al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  al   Ministro
          delegato;   svolge   i   compiti   ad    esso    attribuiti
          dall'ordinamento  in  materia  di  reti  telematiche  delle
          pubbliche   amministrazioni,   di   Sistema   Pubblico   di
          Connettivita' (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica
          Amministrazione  (RIPA);  svolge,  secondo   le   modalita'
          previste  dall'ordinamento,  compiti  tecnico-operativi  in
          materia  di  formazione  informatica  del  personale  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              3. DigitPA esprime pareri tecnici,  obbligatori  e  non
          vincolanti,  sugli  schemi  di  contratti  stipulati  dalle
          pubbliche     amministrazioni     centrali      concernenti
          l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi  ai  sistemi
          informativi automatizzati per quanto concerne la congruita'
          tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo   di   detti
          contratti sia superiore a euro  1.000.000,00  nel  caso  di
          procedura negoziata e  a  euro  2.000.000,00  nel  caso  di
          procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono
          facoltativi  per  le  centrali  di  committenza  e  per  le
          amministrazioni che ad esse ricorrono per  le  acquisizioni
          di beni e servizi. Il parere dell'Ente  e'  reso  entro  il
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          relativa richiesta. Si applicano le disposizioni  dell'art.
          16  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
          modificazioni.  Copia  dei  pareri  tecnici   attinenti   a
          questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  e'
          trasmessa da DigitPA a detta Autorita'. 
              4. Fermo restando quanto disposto all'art.  22,  l'Ente
          svolge ogni altra funzione prevista da leggi e  regolamenti
          gia' attribuita al CNIPA, nell'ambito delle  direttive  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  368,  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge   finanziaria   2006),pubblicata   nella    Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario: 
              «368. Ai distretti produttivi si applicano le  seguenti
          disposizioni: 
              a) fiscali: 
              1) le imprese appartenenti a distretti di cui al  comma
          366 possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per  la
          tassazione   di   distretto   ai   fini   dell'applicazione
          dell'IRES; 
              2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          contenute nell'art. 117 e seguenti del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   relative   alla
          tassazione di gruppo delle imprese residenti; 
              3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'art. 73,
          comma 1, lettera b), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di  cui
          al  comma  366,  ove  sia  esercitata  l'opzione   per   la
          tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 
              4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
          delle   imprese   che   vi    appartengono,    che    hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria; 
              5) la determinazione del reddito  unitario  imponibile,
          nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute  agli
          enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
          un triennio, secondo le disposizioni che seguono; 
              6) fermo il disposto dei numeri da  1  a  5,  ed  anche
          indipendentemente  dall'esercizio   dell'opzione   per   la
          tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con l'Agenzia delle entrate, per la  durata  di  almeno  un
          triennio, il volume delle  imposte  dirette  di  competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto riguardo alla  natura,  tipologia  ed  entita'  delle
          imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e
          ad altri parametri oggettivi,  determinati  anche  su  base
          presuntiva; 
              7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
          interessate e' rimessa al distretto,  che  vi  provvede  in
          base a criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,
          sulla base di principi di mutualita'; 
              8) non concorrono  a  formare  la  base  imponibile  in
          quanto escluse le somme percepite o versate tra le  imprese
          appartenenti al distretto  in  contropartita  dei  vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti; 
              9) i parametri oggettivi per  la  determinazione  delle
          imposte di cui  al  numero  6)  vengono  determinati  dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari  obblighi
          e adempimenti fiscali da parte delle  imprese  appartenenti
          al distretto e  l'applicazione  delle  disposizioni  penali
          tributarie;  in  caso  di  osservanza  del  concordato,   i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione e l'aggiornamento degli elementi di  cui  al
          numero 6); 
              11) i distretti di cui al comma 366 possono  concordare
          in  via  preventiva  e  vincolante  con  gli  enti   locali
          competenti, per la durata di almeno un triennio, il  volume
          dei tributi, contributi ed altre  somme  da  versare  dalle
          imprese appartenenti in ciascun anno; 
              12) la  determinazione  di  quanto  dovuto  e'  operata
          tenendo conto della  attitudine  alla  contribuzione  delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso; 
              13) criteri generali per la  determinazione  di  quanto
          dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
          locali interessati, previa  consultazione  delle  categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              14) la ripartizione  del  carico  tributario  derivante
          dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
          rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri  di
          trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base   di
          principi di mutualita'; 
              15) in caso di osservanza del concordato,  i  controlli
          sono  eseguiti  unicamente   a   scopo   di   monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato; 
              b) amministrative: 
              1) al fine di favorire la  massima  semplificazione  ed
          economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
          imprese  aderenti  possono  intrattenere  rapporti  con  le
          pubbliche amministrazioni e con gli  enti  pubblici,  anche
          economici,  ovvero  dare  avvio   presso   gli   stessi   a
          procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
          cui esse fanno parte. In tal caso, le  domande,  richieste,
          istanze ovvero qualunque altro atto idoneo  ad  avviare  ed
          eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
          ivi  incluse,  relativamente  a   quest'ultimo,   le   fasi
          partecipative  del  procedimento,   qualora   espressamente
          formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
          si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
          medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
          avere verificato, nei riguardi delle imprese  aderenti,  la
          sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche  di
          legittimazione, necessari, sulla base delle leggi  vigenti,
          per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  e  per  la
          partecipazione allo stesso, nonche' per la sua  conclusione
          con atto formale ovvero con effetto finale favorevole  alle
          imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e  gli  enti
          pubblici provvedono senza altro accertamento  nei  riguardi
          delle  imprese  aderenti.  Nell'esercizio  delle  attivita'
          previste dal presente numero, i distretti comunicano  anche
          in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni  e
          gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti  gli
          effetti, con tale modalita'. I distretti possono  accedere,
          sulla  base  di  apposita  convenzione,  alle  banche  dati
          formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e  dagli
          enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per la funzione pubblica,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative delle disposizioni del presente numero; 
              2)  al  fine  di  facilitare  l'accesso  ai  contributi
          erogati a qualunque titolo sulla base di  leggi  regionali,
          nazionali o di disposizioni  comunitarie,  le  imprese  che
          aderiscono  ai  distretti  di  cui  al  comma  366  possono
          presentare  le  relative  istanze  ed  avviare  i  relativi
          procedimenti  amministrativi,  anche  mediante   un   unico
          procedimento  collettivo,  per  il  tramite  dei  distretti
          medesimi  che  forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle
          imprese stesse e che possono, qualora le imprese  siano  in
          possesso dei requisiti per l'accesso ai citati  contributi,
          certificarne  il  diritto.  I  distretti  possono  altresi'
          provvedere,   ove   necessario,   a   stipulare    apposite
          convenzioni, anche di tipo collettivo con gli  istituti  di
          credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco  di
          cui  all'art.  106  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, volte alla prestazione  della  garanzia  per
          l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative della presente disposizione; 
              3) i distretti hanno  la  facolta'  di  stipulare,  per
          conto delle imprese, negozi di diritto privato  secondo  le
          norme in materia di mandato di cui  agli  articoli  1703  e
          seguenti del codice civile; 
              c) finanziarie : 
              1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e
          delle  relative  imprese,  con  regolamento  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  delle
          attivita' produttive  e  la  CONSOB,  sono  individuate  le
          semplificazioni,   con   le   relative   condizioni,   alle
          disposizioni  della  legge  30   aprile   1999,   n.   130,
          applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi  ad
          oggetto crediti concessi da  una  pluralita'  di  banche  o
          intermediari finanziari  alle  imprese  facenti  parte  del
          distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria; 
              2) con il regolamento  di  cui  al  numero  1)  vengono
          individuate le  condizioni  e  le  garanzie  a  favore  dei
          soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in  presenza
          delle quali tutto o parte del ricavato  dell'emissione  dei
          titoli  possa  essere  destinato  al  finanziamento   delle
          iniziative dei distretti  e  delle  imprese  dei  distretti
          beneficiarie dei crediti oggetto di cessione; 
              3) le disposizioni di cui all'art. 7-bis della legge 30
          aprile 1999, n. 130, si applicano anche  ai  crediti  delle
          banche  nei  confronti  delle  imprese  facenti  parte  dei
          distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento  di
          cui al numero 1); 
              4)  le  banche  e  gli  altri  intermediari  che  hanno
          concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti  parte
          dei  distretti  e   che   non   procedono   alla   relativa
          cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
          30  aprile  1999,  n.  130,  possono,  in   aggiunta   agli
          accantonamenti previsti  dalle  norme  vigenti,  effettuare
          accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
          di cui al numero 1); 
              5) al fine  di  favorire  l'accesso  al  credito  e  il
          finanziamento dei distretti e delle imprese  che  ne  fanno
          parte, con particolare riferimento ai progetti di  sviluppo
          e innovazione, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          adotta o propone le misure occorrenti per: 
              5.1)  assicurare  il  riconoscimento   della   garanzia
          prestata dai confidi quale strumento  di  attenuazione  del
          rischio di  credito  ai  fini  del  calcolo  dei  requisiti
          patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
          del Nuovo accordo di Basilea; 
              5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi
          e la loro  operativita';  anche  a  tal  fine  i  fondi  di
          garanzia interconsortile di cui al comma  20  dell'art.  13
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          possono essere destinati anche alla prestazione di  servizi
          ai  confidi  soci  ai  fini   dell'iscrizione   nell'elenco
          speciale di cui all'art. 107 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              5.3)  agevolare  la  costituzione  di  idonee   agenzie
          esterne di valutazione del merito di credito dei  distretti
          e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
          requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del  metodo
          standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali  degli
          enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo  accordo
          di Basilea; 
              5.4) favorire la costituzione, da parte dei  distretti,
          con apporti di soggetti pubblici e  privati,  di  fondi  di
          investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
          parte del distretto; 
              d) per la ricerca e lo sviluppo: 
              1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
          piccole  e  medie  imprese  e  dei  distretti  industriali,
          attraverso  la  diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle
          relative applicazioni industriali, e' costituita  l'Agenzia
          per la diffusione delle tecnologie  per  l'innovazione,  di
          seguito denominata «Agenzia»; 
              2) l'Agenzia promuove  l'integrazione  fra  il  sistema
          della  ricerca  ed   il   sistema   produttivo   attraverso
          l'individuazione,  valorizzazione  e  diffusione  di  nuove
          conoscenze,   tecnologie,    brevetti    ed    applicazioni
          industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale; 
              3)  l'Agenzia  stipula  convenzioni  e  contratti   con
          soggetti  pubblici  e  privati  che   ne   condividono   le
          finalita'; 
              4)  l'Agenzia  e'   soggetta   alla   vigilanza   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  che,  con  propri
          decreti di natura non regolamentare, sentiti  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
          attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
          la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie, se nominati, definisce criteri  e  modalita'
          per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali.   Lo
          statuto dell'Agenzia  e'  soggetto  all'approvazione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.». 
              Per l'art.117, comma secondo, della Costituzione  ,  si
          vedano i riferimenti normativi all'art. 18. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo   7   marzo    2005,    n.    82    (    Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario: 
              «Art.3. Diritto all'uso delle tecnologie. 
              1. I cittadini e le imprese hanno diritto a  richiedere
          ed  ottenere  l'uso  delle  tecnologie  telematiche   nelle
          comunicazioni  con  le  pubbliche  amministrazioni,  con  i
          soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e  con  i  gestori  di
          pubblici servizi ai sensi di quanto previsto  dal  presente
          codice. 
              1-bis. (abrogato) 
              1-ter. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo.».