(( Art. 20-bis 
 
 
Informatizzazione delle  attivita'  di  controllo  e  giurisdizionali
                      della Corte dei conti )) 
 
  ((1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  sono
stabilite le  regole  tecniche  ed  operative  per  l'adozione  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di
controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,
in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82.)) 
  ((2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate,  in
particolare, le modalita' per  la  tenuta  informatica  dei  registri
previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e  di  controllo
preventivo di legittimita', nonche'  le  regole  e  le  modalita'  di
effettuazione delle  comunicazioni  e  notificazioni  mediante  posta
elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le  notificazioni
e le comunicazioni sono effettuate nei modi e  nelle  forme  previste
dalle disposizioni vigenti.)) 
  ((3.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1  acquista   efficacia   il
sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
))Gazzetta Ufficiale((.)) 
  ((4. Dalla data di cui al comma 3 cessano  di  avere  efficacia  le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.)) 
  ((5. All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))