Art. 20 
 
 
          Revoca e sospensione del certificato qualificato 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  36  del  Codice,  il
certificato qualificato e' revocato o sospeso dal certificatore,  ove
quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave  privata
o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme  elettroniche
qualificate o digitali. 
  2. Il certificatore conserva le richieste di revoca  e  sospensione
per lo stesso periodo previsto all'art. 32, comma 3, lettera  j)  del
Codice.