Art. 20 
 
 
              Sospensione dall'esercizio professionale 
 
  1. Sono sospesi dall'esercizio  professionale  durante  il  periodo
della  carica:  l'avvocato  eletto   Presidente   della   Repubblica,
Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della  Camera  dei
deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei  Ministri,
Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato  eletto
presidente di giunta regionale e presidente delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte  costituzionale
o del  Consiglio  superiore  della  magistratura;  l'avvocato  eletto
presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e  sindaco
di comune con piu' di 500.000 abitanti. 
  2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione
dall'esercizio professionale. 
  3.  Della  sospensione,  prevista  dai  commi  1  e  2,  e'   fatta
annotazione nell'albo.