Art. 20 Societa' partecipate 1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le societa' a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le societa' direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1ยบ comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonche' gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto. 2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. 3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa' di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato. 4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo. 5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali e' contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi. 6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate. 7. (( Il presente articolo )) non si applica alle societa' per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale (( e alle loro controllate, nonche' a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalita' di cui al presente articolo, la RAI S.p.A. concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21. 7-bis. Ferme restando le modalita' di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le societa' di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalita' alternative, purche' tali da determinare un miglioramento del risultato operativo. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile: "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. - 3 (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 165 del 2001: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.".