Art. 20 
 
 
                              Controlli 
 
  1.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo 19, effettua la sorveglianza sugli  AEE  a  norma  degli
articoli da 15 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare,
controlla in modo adeguato e su scala  adeguata  gli  AEE  attraverso
verifiche documentarie  e,  se  del  caso,  verifiche  fisiche  e  di
laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale  attivita'
tiene conto di principi consolidati di valutazione del  rischio,  dei
reclami e di altre informazioni pertinenti. 
  2.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo 19,  quando  accerta  la  contemporanea  mancanza  della
marcatura CE e della documentazione tecnica di  cui  all'articolo  7,
comma  2,  vieta  l'immissione  dell'AEE  sul  mercato   o   la   sua
circolazione sul territorio nazionale e ne  ordina  il  ritiro  o  il
richiamo. 
  3.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo 19, quando la documentazione tecnica di cui all'articolo
7, comma 2, non e' disponibile o e' incompleta, ordina al fabbricante
o all'importatore  di  far  cessare  l'infrazione  entro  un  termine
perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo, se del caso, il
divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine,
vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o  la  sua  circolazione  sul
territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo. 
  4.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo 19, quando  accerta  la  mancanza  della  marcatura  CE,
ordina al fabbricante o all'importatore di far  cessare  l'infrazione
entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo, se
del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso  inutilmente
tale termine, vieta  l'immissione  dell'AEE  sul  mercato  o  la  sua
circolazione sul territorio nazionale. 
  5.  L'autorita'  di  vigilanza  nazionale  del   mercato   di   cui
all'articolo  19,  quando  accerta  l'irregolare  apposizione   della
marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della  dichiarazione
UE di conformita', ordina al fabbricante  o  all'importatore  di  far
cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore  a  30
giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE
sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale. 
  6. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2  a  5  sono  a
carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove  cio'  non  sia  in
tutto o in parte possibile, a carico dei distributori. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il Regolamento (CE) n. 765/2008,  si  veda  nelle
          note alle premesse.