Art. 20 Contenuto e documentazione della domanda di mutuo 1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dall'interessato, contiene: a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura; b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 2; c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all'autorita' giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza; d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalita' di riscossione ovvero dalla sua riferibilita' ad organizzazioni criminali; e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalita' di erogazione della stessa; f) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza. 2. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) ogni documento atto a comprovare l'entita' del danno subito; b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' del reinserimento della vittima di usura nell'economia legale; c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 4 e 5.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note all'art. 19.