ART. 20 
 
(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese  e
                          misure contabili) 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater,  e'  inserita
la seguente:  "w-quater.1  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,  emittenti  azioni
quotate,  che  abbiano,  in  base  al  bilancio  approvato   relativo
all'ultimo   esercizio,   anche   anteriore    all'ammissione    alla
negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di
euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato  nell'ultimo  anno
solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano  PMI  gli
emittenti azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi."; 
  b) all'articolo 104-bis,  comma  2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "I diritti di voto assegnati ai sensi  dell'articolo
127-quinquies  non  si   computano   nell'assemblea   convocata   per
deliberare su eventuali misure di difesa."; nel comma 3 dell'articolo
104-bis, dopo la lettera b), e'  aggiunta  la  seguente:  "b-bis)  le
maggiorazioni  di  voto  spettanti  ai   sensi   dell'articolo   127-
quinquies"; 
  c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole:  "ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  lo  statuto   preveda   la
maggiorazione del diritto di voto."; 
  d) all'articolo 106, il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:"1.
Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione  dei  diritti
di voto, venga a detenere una partecipazione  superiore  alla  soglia
del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto  in  misura
superiore al  trenta  per  cento  dei  medesimi  promuove  un'offerta
pubblica di acquisto rivolta a tutti i  possessori  di  titoli  sulla
totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un   mercato
regolamentato in loro possesso."; 
  e) all'articolo 106, dopo il comma  l,  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa  da
quella indicata nel comma 1, comunque  non  inferiore  al  venti  per
cento ne' superiore al quaranta  per  cento.  Se  la  modifica  dello
statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un
mercato regolamentato, i soci che non hanno  concorso  alla  relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o  parte  dei  loro
titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,  2437-ter  e  2437-quater
del codice civile."; 
  f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole "Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti  a  un
prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia relativa  ai
diritti  di  voto  per   effetto   della   maggiorazione   ai   sensi
dell'articolo 127- quinquies."; 
  g) nei commi 3, lettere a) e b), 3-bis, 4,  5  e  6,  dell'articolo
106, le parole: "nel comma 1" sono sostituite  dalle  seguenti:  "nei
commi 1 e 1-bis"; 
  h) nel comma 3, lettera  a),  dell'articolo  106  dopo  le  parole:
"l'acquisto di partecipazioni"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  la
maggiorazione dei diritti di voto,"; 
  i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole:  "al
cinque per cento" sono inserite le seguenti:  "o  alla  maggiorazione
dei diritti di voto in misura  superiore  al  cinque  per  cento  dei
medesimi,"; 
  l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito  il  seguente:
"3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non
si applica alle  PMI,  a  condizione  che  cio'  sia  previsto  dallo
statuto, sino alla data dell'assemblea  convocata  per  approvare  il
bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione."; 
  m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106  e'  sostituita  dalla
seguente: "d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere
temporaneo;"; 
  n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono
di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di  uno  solo
di essi, dei diritti di voto, qualora  essi  vengano  a  disporre  di
diritti  di  voto  in  misura  superiore  alle  percentuali  indicate
nell'articolo 106."; 
  o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: "Il comma 1" sono
aggiunte le seguenti: " , primo periodo,"; 
  p) all'articolo 113-ter, comma 3, e all'articolo 114, comma  1,  le
parole: "ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite  mezzi
di informazione su giornali quotidiani nazionali" sono soppresse; 
  q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del
diritto di voto, per capitale si intende il  numero  complessivo  dei
diritti di voto."; 
  r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari
al cinque per cento."; 
  s) all'articolo 120, comma 4, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: "b) i criteri per il calcolo delle  partecipazioni,  avendo
riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente  detenute,  alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto
diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione  dei  diritti  di
voto;"; 
  t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Il
limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero,
nei casi previsti dall'articolo 120, comma  2,  secondo  periodo,  al
dieci per cento, a condizione che  il  superamento  della  soglia  da
parte di entrambe le societa' abbia luogo a  seguito  di  un  accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria  delle  societa'
interessate."; 
  u) all'articolo 121, comma 3, le  parole:  "superiore  al  due  per
cento  del  capitale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"in   misura
superiore alla soglia indicata nel comma 2"; 
  v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e  c)  sono  sostituite
dalle seguenti: 
  "b) pubblicati per estratto sul sito Internet  della  societa'  con
azioni quotate; 
  c) comunicati anche per estratto alla societa' con azioni  quotate;
"; 
  z) all'articolo 125-bis,  comma  1,  le  parole:  "ivi  inclusa  la
pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani" sono soppresse; 
  aa) dopo l'articolo 127 -quater e' inserito il seguente: 
 
                        "Art. 127-quinquies. 
 
                       Maggiorazione del voto. 
 
  1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma,  del  codice  civile,
gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino
a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo
soggetto per un periodo continuativo  non  inferiore  a  ventiquattro
mesi a decorrere dalla data di iscrizione  nell'elenco  previsto  dal
comma 2. In tal caso, gli  statuti  possono  altresi'  prevedere  che
colui al quale spetta  il  diritto  di  voto  possa  irrevocabilmente
rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. 
  2. Gli statuti stabiliscono le  modalita'  per  l'attribuzione  del
voto  maggiorato  e  per  l'accertamento  dei  relativi  presupposti,
prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce  con
proprio  regolamento  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente
articolo  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza   degli   assetti
proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II,
sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione  previsti  in
capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. 
  3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta  la
perdita della maggiorazione del  voto.  Se  lo  statuto  non  dispone
diversamente, il diritto di voto maggiorato: 
  a)  viene  meno  in  caso  di  cessione  diretta  o  indiretta   di
partecipazioni di controllo in societa' o enti che detengono azioni a
voto  maggiorato   in   misura   superiore   alla   soglia   prevista
dall'articolo 120, comma 2; 
  b) e' conservato in caso di successione per causa di morte  nonche'
in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; 
  c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento  di
capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. 
  4. Il progetto di fusione o di scissione di  una  societa'  il  cui
statuto prevede la maggiorazione  del  voto  puo'  prevedere  che  il
diritto di voto maggiorato spetti  anche  alle  azioni  spettanti  in
cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'
prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse
in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. 
  5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma  1  non
costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo
2348 del codice civile. 
  6. La  deliberazione  di  modifica  dello  statuto  con  cui  viene
prevista la maggiorazione del voto  non  attribuisce  il  diritto  di
recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 
  7. Qualora la deliberazione di modifica dello  statuto  di  cui  al
comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione  in  un
mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante  da
una fusione  che  coinvolga  una  societa'  con  azioni  quotate,  la
relativa  clausola  puo'  prevedere  che   ai   fini   del   possesso
continuativo previsto dal comma 1 sia  computato  anche  il  possesso
anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. 
  8. Se lo statuto non dispone  diversamente,  la  maggiorazione  del
diritto di voto si computa anche per  la  determinazione  dei  quorum
costitutivi e deliberativi che  fanno  riferimento  ad  aliquote  del
capitale sociale.  La  maggiorazione  non  ha  effetto  sui  diritti,
diversi dal voto, spettanti in  forza  del  possesso  di  determinate
aliquote di capitale. "; 
  bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso. 
  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 6, le parole:  "a  partire  dall'esercizio
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro della giustizia" sono soppresse; 
  b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti: 
 
                             "ART 9-bis. 
 
     (Ruolo e funzioni dell' Organismo Italiano di Contabilita') 
 
  1. L 'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per  i
principi contabili: 
  a) emana i principi contabili  nazionali,  ispirati  alla  migliore
prassi  operativa,  per  la  redazione   dei   bilanci   secondo   le
disposizioni del codice civile; 
  b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento  e  degli  Organi
Governativi in materia di  normativa  contabile  cd  esprime  pareri,
quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o  dietro
richiesta di altre istituzioni pubbliche; 
  c) partecipa al processo di  elaborazione  dei  principi  contabili
internazionali  adottati  in  Europa,  intrattenendo   rapporti   con
l'International Accounting Standards Board (LASB),  con  l  'European
Financial Reporting  Advisory  Group  (EFRAG)  e  con  gli  organismi
contabili di altri paesi. 
  Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina
con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile. 
  2. Nell'esercizio delle proprie funzioni  l'Organismo  Italiano  di
Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo
indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di
economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e
delle finanze sull 'attivita' svolta. 
 
                              ART 9-ter 
 
       (Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita') 
 
  1.  Al  finanziamento  dell'Organismo  italiano  di   contabilita',
fondazione di diritto  privato  avente  piena  autonomia  statutaria,
concorrono    le    imprese    attraverso    contributi     derivanti
dall'applicazione di una  maggiorazione  dei  diritti  di  segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. 
  2.  11  Collegio   dei   fondatori   dell'Organismo   Italiano   di
Contabilita' stabilisce annualmente il  fabbisogno  di  finanziamento
dell'Organismo   Italiano   Contabilita'   nonche'   le   quote    di
finanziamento di  cui  al  comma  1  da  destinare  all'International
Accounting Standards Board (LASB) e all 'European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG). 
  3. 11  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  provvede  con  decreto,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla
base  delle  indicazioni  di  fabbisogno   trasmesse   dall'Organismo
Italiano Contabilita'. Con lo  stesso  decreto  sono  individuate  le
modalita'  di  corresponsione  delle  relative  somme   all'Organismo
Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale."; 
  c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo  2  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola:
"esclusivamente" e' soppressa e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "Lo statuto delle societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
regolamentati puo'  prevedere  che  il  valore  di  liquidazione  sia
determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4  del  presente
articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del  criterio
indicato dal primo periodo del presente comma.". 
  4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile,  dopo
le parole: "di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha  sede  la  societa'",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero   la
documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e  secondo  comma";
al terzo comma dell'articolo  2343-bis  del  codice  civile  dopo  le
parole  "dell'esperto  designato  dal  tribunale"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter". 
  5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
  "Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della  societa'
risultante dalla trasformazione deve essere  determinato  sulla  base
dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del  passivo  e  deve
risultare da relazione di stima redatta a  norma  dell'articolo  2343
ovvero dalla documentazione  di  cui  all'articolo  2343-ter  ovvero,
infine,  nel   caso   di   societa'   a   responsabilita'   limitata,
dell'articolo 2465. Si applicano altresi', nel caso di  societa'  per
azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo  e,  in  quanto
compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di
cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il  terzo  comma
del medesimo articolo.". 
  6. Il secondo  comma  dell'articolo  2441  del  codice  civile,  e'
sostituito dal seguente: 
  "L'offerta di opzione deve essere depositata presso  l'ufficio  del
registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso
pubblicato sul sito internet della societa',  con  modalita'  atte  a
garantire  la  sicurezza  del  sito  medesimo,   l'autenticita'   dei
documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in  mancanza,
mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio  del
diritto di opzione deve essere concesso un termine  non  inferiore  a
quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta". 
  7. All'articolo 2327 del codice civile la parola:  "centoventimila"
e' sostituita dalla seguente: "cinquantamila"; 
  8.  All'articolo  2477  del  codice  civile  il  secondo  comma  e'
abrogato; nel terzo comma la parola: "altresi'" e'  soppressa  e  nel
sesto comma le parole: "secondo e" sono soppresse.