(( Art. 20-bis 
 
 
            Disposizioni in materia di informatizzazione 
                       del processo contabile 
 
  1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
sostituito dal seguente: 
  "2. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 16, 16-ter,  16-quater,  16-decies  e  16-undecies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  in
base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i
decreti di cui al comma 1 del presente articolo" )).