Art. 20 
 
                               Divieti 
 
  1. L'apposizione di un termine  alla  durata  di  un  contratto  di
lavoro subordinato non e' ammessa: 
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; 
    b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro  i
sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettivi  a  norma  degli
articoli 4 e 24 della legge n. 223 del  1991,  che  hanno  riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro a tempo determinato, salvo che il  contratto  sia  concluso
per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per  assumere
lavoratori iscritti nelle liste di  mobilita',  o  abbia  una  durata
iniziale non superiore a tre mesi; 
    c)  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sono  operanti  una
sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa
integrazione  guadagni,  che  interessano  lavoratori  adibiti   alle
mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; 
    d) da parte di datori di  lavoro  che  non  hanno  effettuato  la
valutazione dei rischi in  applicazione  della  normativa  di  tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
  2. In caso di  violazione  dei  divieti  di  cui  al  comma  1,  il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per gli articoli 4 e 24 della citata legge n. 223 del
          1991, si veda nelle nota all'articolo 14.