Art. 20 
 
 
   Misure urgenti per la funzionalita' del processo amministrativo 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all' articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati; 
    b) all'articolo 38, comma 1-bis , le  parole:  "1°  luglio  2015"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".